Cassazione Penale, Sentenza n. 39/2023 del 03/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza che l'ha dichiarata responsabile del reato di peculato (art. 314 c.p.), contestando la qualificazione soggettiva. Sostiene che con delibera del 30/12/2015 era stata formalmente sostituita nelle funzioni di economo, per cui non avrebbe più avuto la disponibilità "per conto dell'amministrazione" delle somme; le somme sarebbero state ottenute mediante artifici e raggiri nei confronti del revisore e del tesoriere, configurando a suo avviso il diverso reato di truffa aggravata. Denuncia inoltre violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che avevano accertato come la ricorrente, nonostante la delibera di sostituzione e l'assenza di un formale passaggio di consegne, avesse continuato a gestire pacificamente l'ufficio e quindi a detenere la disponibilità giuridica dei denari pubblici per effetto di una tacita prassi; ciò giustifica la sussistenza del peculato. Per contro, non era configurabile la truffa, poiché le somme non erano state ottenute in conseguenza degli artifici o raggiri ma per la disponibilità derivante dall'attività di fatto dell'imputata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese a favore della parte civile e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di peculato si configura quando il pubblico agente o incaricato di pubblico servizio si trova, anche per prassi o consuetudini dell'ufficio, nella disponibilità giuridica o materiale di denaro o valori dell'amministrazione e se ne appropria; la disponibilità di fatto, determinata da una tacita prassi e dal perdurante esercizio delle funzioni, è sufficiente per la configurazione del peculato.
Richiamato nella sentenza di primo grado come norma di coordinamento/concorrente nell'imputazione; non oggetto di specifica reinterpretazione dalla Cassazione nel provvedimento impugnato.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato per liquidare le spese a carico della ricorrente.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma sulle modalità di trattazione scritta del procedimento in Cassazione: la trattazione è stata disposta per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in secondo grado (termine e ambito dei motivi riproposti in Cassazione); la Corte ha rilevato che la ricorrente ripropone questioni già affrontate e valutate congruamente in primo grado.
Massime di principio
- La qualifica del reato come peculato può essere mantenuta anche se esiste una sostituzione formale nelle funzioni: se il soggetto continua di fatto a detenere la disponibilità di denaro pubblico per prassi o mancato passaggio di consegne, sussiste la rilevanza soggettiva necessaria per il peculato.
- Per configurare la truffa occorre dimostrare che gli artifici o i raggiri abbiano determinato concretamente l'adozione degli atti dispositivi (pagamenti) da parte di chi aveva la competenza: la mera esistenza di inganni non vale se la disponibilità delle somme deriva da un esercizio di fatto delle funzioni.
- Il comportamento del pubblico dipendente va valutato anche considerando prassi consolidate dell'ufficio e il concreto esercizio delle mansioni, non solo la titolarità formale del ruolo.
- Nei ricorsi in Cassazione non possono essere riproposti argomenti già esaminati con motivazione congrua in grado di merito; la mancata innovazione giuridica o d'elementi di fatto può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e a somme a favore della Cassa delle ammende; l'eventuale importo può essere determinato in via equitativa se non è ravvisabile colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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