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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11072/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuti)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio due persone chiedendo il risarcimento dei danni per alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie diffuse in un servizio televisivo andato in onda nel 2007. In primo grado la domanda era stata rigettata, ritenendo la vicenda riconducibile al giornalismo di inchiesta. In appello, invece, la domanda era stata accolta e i convenuti condannati in solido al pagamento di un risarcimento non patrimoniale e alla pubblicazione del dispositivo. I due soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente ha dedotto, tra l'altro, nullità delle notifiche degli atti introduttivi; ha poi contestato l'utilizzo, da parte della Corte d'appello, di successivi provvedimenti penali che avrebbero smentito il precedente quadro fattuale; infine ha censurato la liquidazione del danno per mancanza di prova specifica del pregiudizio. Il secondo ricorrente ha sostenuto che, in caso di giornalismo di inchiesta, il giornalista intervistatore non risponde del contenuto delle dichiarazioni dell'intervistato salvo partecipazione attiva o manipolativa; ha inoltre contestato la motivazione della sentenza e, soprattutto, la riconosciuta sussistenza del danno in assenza di adeguata allegazione e prova, affermando che la Corte territoriale avesse surrettiziamente attribuito al pregiudizio un carattere in re ipsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, per entrambi i ricorsi, l'ultimo motivo che in sostanza era comune e centrale, reputando assorbiti gli altri. Ha ritenuto errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di un danno non patrimoniale da lesione della reputazione come conseguenza praticamente automatica della diffamazione, riconoscendo un minimo di conseguenze dannose in base all'id quod plerumque accidit, alle presunzioni semplici e ai fatti notori, ma di fatto esonerando il danneggiato dall'allegare e provare il danno-conseguenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per l'alternatività degli esiti nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per denuncia di nullità processuale, in particolare in tema di notificazioni

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 21 Cost.

    invocato in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e all'attività giornalistica

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa in relazione alla notifica dell'atto introduttivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato per vizi di motivazione e per il giusto processo

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana, nel contesto della domanda di risarcimento per diffamazione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione a prova e allegazioni delle parti, con contestazione dell'uso di fatti notori o di prove non dedotte

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione della prova e il mancato rilievo di elementi documentali allegati

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al contenuto della motivazione

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la liquidazione equitativa presuppone un danno già dimostrato, non potendo sostituire l'allegazione e la prova del danno-conseguenza

  • art. 2055 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di responsabilità solidale

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in tema di criteri di liquidazione del danno risarcibile

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale

Massime di principio

  • Nelle azioni risarcitorie per lesione della reputazione, il danno non patrimoniale non può essere affermato in re ipsa: occorre allegare e provare, quantomeno anche per presunzioni, il danno-conseguenza subito dal danneggiato.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è una tecnica di quantificazione del danno già dimostrato nell'esistenza, e non può essere usata per colmare la mancanza di prova dell'an debeatur.
  • La lesione dell'onore o della reputazione non esonera l'attore dall'onere di provare l'effettiva incidenza pregiudizievole dell'illecito sulla propria sfera personale.
  • Quando la motivazione di merito, pur usando formule diverse, fa leva su un danno presunto automaticamente dalla sola lesione del diritto, essa si pone in contrasto con la consolidata distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza.
  • Se il motivo decisivo di ricorso investe il difetto di prova del danno e la sentenza impugnata mostra di aver riconosciuto il pregiudizio in termini sostanzialmente automatici, la Cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito rigettando la domanda risarcitoria quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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