Cassazione Civile, Ordinanza n. 27574/2026 del 22/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietaria)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Treviso di accertare l’interclusione di alcuni fondi di cui era comproprietaria e di costituire, a loro vantaggio, due servitù coattive di accesso alla via pubblica su terreni comunali. Il Tribunale aveva respinto la domanda perché i fondi serventi, acquisiti dal Comune nell’ambito di convenzioni di lottizzazione e destinati a pubblico servizio, sarebbero appartenuti al patrimonio indisponibile dell’ente. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1022/2024 depositata il 27 maggio 2024, aveva confermato il rigetto: aveva ritenuto che i terreni fossero stati ceduti gratuitamente al Comune in esecuzione delle convenzioni e destinati a verde, gioco, sport, parcheggi e altre opere pubbliche; aveva inoltre osservato che l’interclusione dipendeva dal mancato trasferimento al Comune di altri terreni che i danti causa della ricorrente si erano obbligati a cedere. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che, per i mappali 2148 e 2149 (già mappale 1055), l’atto di trasferimento invocato dalla Corte territoriale non era stato prodotto, che l’indisponibilità dei beni era stata contestata e che mancava la prova della loro effettiva utilizzazione per il pubblico servizio; ha anche censurato l’affermazione relativa alla permanenza della destinazione urbanistica. Con il secondo motivo, ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., contestando la ricostruzione dell’inadempimento dei suoi danti causa alla convenzione di lottizzazione e invocando il giudicato della sentenza del TAR Veneto n. 547/2012, che a suo dire attestava l’inadempimento del Comune.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla statuizione relativa ai mappali 2148 e 2149 e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha precisato che la contestazione della ricorrente riguardava l’indisponibilità dei terreni, non il fatto storico del loro trasferimento al Comune. La mera acquisizione del bene da parte dell’ente, anche in esecuzione di una convenzione di lottizzazione che ne prospetti la destinazione a un servizio pubblico, non basta a collocarlo nel patrimonio indisponibile: occorrono la specifica volontà dell’ente di destinare quel bene al pubblico servizio e la sua concreta ed effettiva utilizzazione secondo tale destinazione. La Corte d’appello aveva invece fatto discendere il vincolo ostativo alla servitù dal solo trasferimento e dalla destinazione prospettata, senza esigere la prova dell’effettiva utilizzazione. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826, terzo comma, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un’area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico
Perché un bene appartenente a un ente pubblico, ma non al demanio necessario, rientri nel patrimonio indisponibile per destinazione a pubblico servizio, sono necessari sia un atto che manifesti la specifica volontà dell’ente di destinarlo a tale servizio sia l’effettiva utilizzazione del bene per la destinazione prevista; la sola previsione urbanistica non è sufficiente.
In tal senso, dunque, colgono nel segno i rilievi della ricorrente, laddove, deducendo violazione dell’art. 115 c.p.c., evidenziano che la sentenza impugnata ha affermato l’esistenza di un vincolo ostativo al riconoscimento dell’invocata servitù in difetto della relativa prova.
Viola l’art. 115 c.p.c. la decisione che ritiene provata l’indisponibilità di un bene pubblico, ostativa alla costituzione della servitù, senza che sia stata fornita la prova dei requisiti necessari, in particolare dell’effettiva utilizzazione del bene per il pubblico servizio.
Massime di principio
- Un bene appartenente a un ente pubblico, ma non al demanio necessario, non entra nel patrimonio indisponibile per il solo fatto di essere stato trasferito all’ente o di essere stato destinato a un servizio pubblico in una convenzione di lottizzazione o in un atto amministrativo: occorrono la specifica volontà dell’ente di destinarlo al servizio e la sua concreta ed effettiva utilizzazione secondo tale destinazione.
- La previsione urbanistica di una futura destinazione a finalità pubbliche, così come il negozio traslativo che la contempla, non è sufficiente a dimostrare l’indisponibilità del bene se manca la prova della materiale attuazione della destinazione.
- La contestazione dell’indisponibilità di un bene non equivale necessariamente a contestare il fatto storico del suo trasferimento all’ente: i due profili devono essere distinti e l’indisponibilità va accertata sulla base dei requisiti che la fondano.
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