Cassazione Civile, Ordinanza n. 12707/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’istanza di rimborso del 90% delle imposte versate da una società colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990 in Sicilia orientale. In primo grado era stato riconosciuto solo un rimborso limitato, con esclusione di IVA e IRPEF; in appello era stata riconosciuta anche l’IRPEF, per un importo complessivo di circa 120.000 euro. Dopo una precedente decisione di legittimità che aveva cassato la sentenza e rinviato al giudice di merito per verificare, tra l’altro, la compatibilità del rimborso con la disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato e l’assenza di sovracompensazione, il giudice di rinvio confermava il rimborso delle imposte dirette entro quel limite. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. e delle norme interne ed eurounitarie richiamate, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse verificato se il rimborso determinasse una sovracompensazione rispetto al danno, specie ove la società avesse già beneficiato dell’agevolazione con pagamento del solo 10% del dovuto; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che in rinvio avrebbe dovuto potersi acquisire ulteriore documentazione e che il giudice si era limitato ad accettare l’autocertificazione della società, senza considerare un ulteriore aiuto ricevuto nel periodo; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta adesione della società a un condono con versamento del 10% delle imposte dovute.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che il giudice di rinvio non aveva svolto la verifica demandata dalla precedente ordinanza di legittimità, cioè se il rimborso fiscale richiesto dalla società comportasse una sovracompensazione del danno da sisma, trasformandosi di fatto in un’ulteriore agevolazione incompatibile con il limite eurounitario del de minimis e con il regime degli aiuti di Stato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, perché accerti in concreto se il rimborso richiesto comporti una sovracompensazione, anche verificando se la contribuente avesse già corrisposto solo il 10% del dovuto. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti. Il ricorso è stato dunque accolto con rinvio.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai compiti istruttori/decisori assegnati dalla Cassazione; il mancato svolgimento della verifica demandata integra violazione della norma.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali interne ed eurounitarie.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La censura di omessa pronuncia è fondata solo se il giudice non si sia pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente devoluta.
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Costituisce la base normativa dell’agevolazione fiscale collegata ai danni del sisma del 1990, ma la sua applicazione è subordinata ai limiti derivanti dal diritto UE sugli aiuti di Stato.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
Norma richiamata quale disciplina del rimborso delle somme indebitamente pagate dai soggetti colpiti dal sisma, da coordinare con i vincoli eurounitari.
artt. 107 e 108 TFUE
Le misure fiscali che integrano aiuti di Stato devono rispettare il divieto di incompatibilità col mercato interno e le regole di controllo della Commissione.
Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 Final
La Corte la assume come parametro interpretativo del regime di aiuto applicabile alle agevolazioni fiscali per il sisma del 1990 e del limite della sovracompensazione.
art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 123 del 2017
È richiamato quale integrazione della disciplina del rimborso ai soggetti colpiti dal sisma, da leggere alla luce dei limiti eurounitari.
Massime di principio
- Nei giudizi di rinvio il giudice è vincolato ai compiti specificamente indicati dalla precedente pronuncia di cassazione; l’omessa verifica del punto devoluto integra violazione dell’art. 384 c.p.c.
- Quando una domanda di rimborso fiscale è soggetta a limiti derivanti dal diritto UE sugli aiuti di Stato, il giudice deve accertare non solo l’esistenza astratta del titolo interno, ma anche che il beneficio non determini una sovracompensazione del danno e non superi i limiti eurounitari applicabili.
- In materia di rimborso di imposte indebitamente pagate, l’onere di dimostrare i presupposti del rimborso grava sul contribuente, che deve provare anche i fatti negativi rilevanti; l’Ufficio può contestare l’insufficienza del materiale probatorio anche nei gradi successivi.
- I limiti eurounitari in materia di aiuti di Stato prevalgono sulla disciplina interna e possono impedire il riconoscimento del rimborso quando il beneficio si traduca in un vantaggio economico eccedente il danno effettivamente subito.
- Ai fini del rimborso per calamità naturale, non è sufficiente allegare la spettanza astratta dell’agevolazione: occorre verificare concretamente la situazione del beneficiario, l’eventuale cumulo con altri vantaggi e l’assenza di un risultato economicamente eccedente il pregiudizio subito.
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