Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata per difetto di corretta verifica della ritualità della notificazione dell’avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un pignoramento presso terzi e, insieme ad esso, un avviso di accertamento che assumeva di non aver mai ricevuto. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’atto esecutivo e, quanto all’avviso, la CTR aveva ritenuto il ricorso inammissibile ma comunque infondato, affermando che la notificazione dell’avviso si fosse perfezionata ritualmente il 12 dicembre 2015. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi; il primo, accolto, denunciava violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica fosse nulla o invalida perché, in una situazione di irreperibilità, mancava la necessaria attestazione delle ricerche e/o l’adempimento prescritto per completare il procedimento notificatorio. La Corte ha rilevato che, in caso di irreperibilità, occorre distinguere tra irreperibilità relativa e assoluta: nel primo caso serve anche la raccomandata informativa del deposito, nel secondo le ricerche del destinatario devono emergere dalla relata, poiché solo così si giustifica la notificazione per affissione all’albo del comune. Nel caso concreto, però, dalla relata non risultavano le ricerche; la dicitura "irreperibile" non era sufficiente e gli elementi valorizzati dalla CTR non emergevano dal processo notificatorio.
Norme richiamate
Per la notifica in caso di irreperibilità relativa richiede l’avviso di deposito e la raccomandata informativa; la disciplina non può essere applicata senza verificare la corretta sequenza degli adempimenti notificatori.
In materia di notificazione degli atti tributari, la validità della notifica a destinatario irreperibile dipende dal rispetto delle forme previste e dalla dimostrazione delle ricerche necessarie nei casi di irreperibilità assoluta.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto tributario è eseguita nei confronti di un destinatario dichiarato irreperibile, occorre distinguere tra irreperibilità relativa e assoluta, perché cambiano gli adempimenti richiesti per il perfezionamento della notifica.
- Se si procede a notifica per irreperibilità assoluta mediante affissione all’albo del comune, le ricerche del destinatario devono risultare dalla relata di notificazione; la mera indicazione "irreperibile" non è sufficiente a dimostrare la regolarità del procedimento.
- La validità della notificazione non può essere desunta da elementi esterni al processo notificatorio se tali elementi non emergono dalla relata o dagli atti che compongono la sequenza notificatoria.
- Il vizio della notifica dell’atto presupposto è decisivo quando incide sulla stessa possibilità di contestare validamente la pretesa tributaria; se il primo motivo è fondato, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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