Cassazione Civile, Ordinanza n. 18580/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione avente ad oggetto una particella di terreno sita nel comune di Bojano, con domanda accessoria di inefficacia nei confronti del rivendicante di due successive compravendite del bene e di risarcimento del danno per la mancata disponibilità del fondo. I convenuti avevano resistito contestando la rivendica e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione; uno di essi aveva inoltre chiesto, in relazione alla disciplina delle distanze legali e delle norme urbanistiche locali, il riconoscimento del diritto di edificare in aderenza al fabbricato del rivendicante qualora questo fosse risultato a distanza inferiore a quella legale. Il giudice di primo grado aveva accolto la rivendica, disposto la restituzione del residuo terreno, riconosciuto il diritto di costruire in aderenza con trasferimento di una porzione del fondo dietro indennizzo, e rigettato l'usucapione. La corte d'appello aveva sostanzialmente confermato la decisione, salvo riformare la statuizione sulla garanzia per evizione. Nel ricorso per cassazione il proprietario attore ha articolato ventidue motivi, concentrati soprattutto su: nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente per relationem; omessa pronuncia su vari motivi di gravame; violazione delle norme civilistiche e urbanistiche sulle distanze tra costruzioni, sul principio di prevenzione e sulla possibilità di costruire in aderenza; erronea valutazione delle risultanze peritali, delle misurazioni dei confini e della superficie della particella; omessa considerazione di giudicato, prove documentali e richiesta di nuova CTU; nonché, in via finale, erronea declaratoria di merito dell'appello incidentale avversario invece che di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello perché motivata in modo solo apparente e per relationem senza autonoma valutazione critica delle censure dell'appellante e senza richiamo comprensibile ai contenuti rilevanti degli atti richiamati. Per effetto dell'accoglimento di tali censure, tutte le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo
la sentenza d'appello deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente
la motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice
l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello integra vizio denunciabile in cassazione
artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c.
invocati dal ricorrente in tema di distanze legali e costruzione in aderenza; non esaminati nel merito per assorbimento
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di interpretazione letterale della disciplina urbanistica locale
richiamati nel motivo sul riparto dell'onere probatorio e sul ricorso alle presunzioni, ma non scrutinati nel merito
richiamato per censurare la mancata considerazione di fatti non contestati, ma il motivo è rimasto assorbito
citato in relazione alla consulenza tecnica espletata in sede di sequestro giudiziario, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 6.12 NTA del Comune di Bojano
invocato insieme all'art. 6.13 delle NTA locali in materia di distanze edilizie
art. 6.13 NTA del Comune di Bojano
richiamato dal ricorrente come disciplina urbanistica locale rilevante per il diritto di costruire in aderenza o nel rispetto delle distanze
punto 7.2.2 dell'Allegato al D.M. 14/01/2008
invocato dal ricorrente sul corretto rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, ma il motivo è rimasto assorbito
Massime di principio
- La sentenza d'appello non è validamente motivata per relationem quando il rinvio al primo giudice sia meramente adesivo e non consenta di ricostruire, anche sinteticamente, le ragioni autonome per cui le censure di gravame sono state ritenute infondate.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello riproduce o richiama in modo comprensibile i contenuti rilevanti della decisione richiamata e li sottopone a una propria valutazione critica, così da rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito.
- L'omessa risposta ai motivi di appello specificamente dedotti integra vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. quando manchi una pronuncia, anche implicita, sulle censure decisive.
- Quando è accolto un motivo che investe la struttura motivazionale della sentenza impugnata, le ulteriori censure sul merito restano assorbite e il giudice di rinvio deve riesaminare la causa con motivazione autonoma e completa.
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