Cassazione Penale, Ordinanza n. 19695/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando così la condanna pronunciata in appello per il concorso nel reato di furto aggravato. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre coimputati condannati in appello per concorso in un furto aggravato. I ricorrenti, con motivi sostanzialmente sovrapponibili e integrati da motivi aggiunti, hanno dedotto: 1) l’erroneità e insufficienza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non fosse stato correttamente ricostruito il contributo di ciascun concorrente nel fatto; 2) l’omessa esclusione delle aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p., in relazione a una sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo; 3) l’illegittimità del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, nei reati commessi da più persone, non è necessario dettagliare tutti i particolari del ruolo di ciascun agente, essendo sufficiente una motivazione che evidenzi elementi sistematici e univoci di partecipazione criminosa. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, osservando che nell’ipotesi di furto di energia elettrica l’allacciamento abusivo alla rete esterna integra il mezzo fraudolento e può anche integrare l’aggravante del n. 7, indipendentemente dal concreto nocumento agli altri utenti. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione di discrezionalità di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio, manifesta illogicità o carenza motivazionale, evenienze non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
norma richiamata per qualificare il concorso di persone nel reato contestato
norma base del furto contestato e confermato
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
aggravanti ritenute configurabili nella sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete
art. 625, comma primo, n. 2 c.p.
il mezzo fraudolento può consistere nell’allacciamento abusivo alla rete elettrica
l’aggravante è configurabile nella sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna anche senza effettivo nocumento ad altri utenti
richiamato indirettamente nel giudizio di comparazione tra circostanze, quale parametro di adeguatezza della pena
implicitamente rilevante per il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, oggetto di censura in cassazione
normativa di riferimento implicita per il giudizio di comparazione tra circostanze
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di ricorso inammissibile il ricorrente è condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla responsabilità per concorso di persone, non è necessario ricostruire in modo analitico e minuto il ruolo di ciascun concorrente, purché la sentenza di merito offra una motivazione che individui elementi sistematici e univoci idonei a qualificare i comportamenti come partecipazione criminosa.
- Nel furto di energia elettrica, l’allacciamento abusivo alla rete esterna può integrare il mezzo fraudolento rilevante ai fini dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
- Nella sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete, l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p. è configurabile anche in assenza di un concreto nocumento alla fornitura di altri utenti.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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