Cassazione Penale, Sentenza n. 30225/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e contraffazione (art. 474 c.p.), lamentando: mancata e carente valutazione della documentazione difensiva e delle fotografie che dimostrerebbero l'assenza di marchi sui beni; insufficiente prova dell'effettiva registrazione e titolarità dei marchi; insufficienza dell'elemento soggettivo (esiguo valore della merce rispetto al volume dell'attività) e apoditticità delle conclusioni dei giudici di appello; mancata specificazione del contributo causale di ciascun imputato e applicazione erronea dell'art. 524 c.p.p. in ordine alla responsabilità penale; il ricorrente WANG ha inoltre dedotto errore nella negazione del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) sostenendo che un precedente decreto penale revocato non avrebbe dovuto ostare al beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato nella parte in cui ha confermato che la riproduzione morfologica di noti personaggi (anche priva di denominazione o marchio) può integrare il reato di contraffazione quando vi sia il rischio oggettivo di confusione per il pubblico. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione della Corte di Appello è risultata carente e apodittica nell'attribuire ai ricorrenti la responsabilità penale sulla base della sola disponibilità del locale e della gestione di fatto, senza specificare il contributo causale di ciascuno e senza una valutazione indiziaria idonea a superare il requisito della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro per nuovo esame conforme ai principi indicati. Il terzo motivo (beneficio della non menzione) è stato assorbito e sarà riesaminato dal giudice del rinvio se rilevante.
Norme richiamate
Rilevata contestazione per ricettazione: la sentenza richiama la necessità di adeguata prova circa il coinvolgimento personale degli imputati e il contributo causale, non sufficiente limitarsi alla mera disponibilità del locale per attribuire responsabilità
Interpretato nel senso che la riproduzione morfologica di personaggi noti, anche se priva di marchio o denominazione, può integrare il reato di contraffazione quando sussista oggettiva possibilità di confusione del pubblico circa la provenienza dei prodotti
Richiamato dai ricorrenti in tema di penale responsabilità e ripartizione delle responsabilità tra titolare e gestore; la Corte ha censurato la sentenza d'appello per mancata specificazione del contributo causale di ciascun imputato
Invocato in relazione al beneficio della non menzione della pena: la questione è stata ritenuta assorbita perché dipendente dall'esito del nuovo giudizio sul profilo della responsabilità penale
Richiamato in ordine alla possibile violazione di legge derivante da una motivazione lacunosa della Corte di appello, specie quando essa ribalta la decisione del giudice di primo grado
Richiamato in relazione al principio della condanna fondata sull'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha evidenziato che la motivazione d'appello non ha dimostrato tale grado di certezza
Massime di principio
- La riproduzione morfologica di personaggi noti può integrare la contraffazione anche in assenza di marchio o denominazione se sussiste un concreto rischio di confusione per il pubblico
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione è richiesta una motivazione rafforzata, completa e logicamente persuasiva che colleghi chiaramente le risultanze probatorie alla decisione
- La mera presenza di merce contraffatta in un locale o la titolarità formale dell'esercizio non sono di per sé sufficienti ad attribuire la responsabilità penale: è necessario individuare e motivare il contributo causale di ciascun imputato
- La valutazione di prove documentali e testimoniali presentate dalla difesa deve essere esplicitamente affrontata e motivata dal giudice di merito, soprattutto se decide per la condanna
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiede che elementi indiziari, se usati, siano collegati in modo coerente e persuasivo alla responsabilità degli imputati; indizi possibili o solo verosimili non sono sufficienti
- Questioni procedurali come il beneficio della non menzione possono rimanere assorbite o essere riconsiderate in funzione dell'esito del nuovo giudizio di merito
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