Cassazione Penale, Sentenza n. 35874/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: Micelli era stato condannato per più fatti di diffamazione (pubblicazione su Facebook di frasi lesive della reputazione di De Gennaro, anche in relazione alla sua attività professionale) e assolto dagli atti persecutori. Il ricorrente deduceva (1) vizio di motivazione e erronea applicazione delle norme in relazione alla mancata applicazione della scriminante della provocazione (art. 599 c.p.), contestando la valutazione dell'immediatezza della reazione, lo stato d'ira e la sussistenza del "fatto ingiusto"; (2) vizio nella determinazione della pena sostitutiva pecuniaria, lamentando l'omessa motivazione e la mancata applicazione delle regole introdotte dall'art. 56-quater della legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) per la determinazione del valore giornaliero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso con riguardo ai profili di merito (scriminante della provocazione), ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale che ha escluso il contenuto offensivo degli articoli della testata della persona offesa e, comunque, l'immediatezza della reazione per la maggior parte dei messaggi. Tuttavia la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo: ha annullato la parte della sentenza di appello riguardante la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva e ha rinviato alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, perché la Corte territoriale aveva semplicemente convertito la pena detentiva in multa applicando un parametro di €75/giorno senza motivare la determinazione del "valore giornaliero" richiesto dall'art. 56-quater l. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. 150/2022). Inoltre la Cassazione ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, quantificate in complessivi €3.600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Richiamato come parametro procedurale nei motivi di ricorso e nella valutazione di vizi di motivazione, ma non oggetto di specifica annullamento.
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Norma sostanziale richiamata in relazione ai fatti riconosciuti: i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti più fatti di diffamazione derivanti da pubblicazioni su Facebook.
art. 599 cod. pen. (scriminante della provocazione)
La Corte ha valutato che i requisiti stringenti previsti dall'art. 599 (fra cui immediatezza e stato d'ira collegato al fatto ingiusto) non erano soddisfatti: la provocazione denunciata non era idonea a scriminare le condotte diffamatorie, soprattutto per la mancanza di un legame temporale immediato per la maggioranza dei messaggi.
Richiamato come norma generale sulla sostituzione delle pene detentive con sanzioni pecuniarie; la Corte di appello aveva operato la conversione appellandosi a tale previsione ma senza seguire la nuova disciplina introdotta.
art. 56-quater legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
"per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva"
La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adempiuto all'obbligo di determinare e motivare il valore giornaliero tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato (valore variabile da €5 a €2.500), come richiesto dalla nuova norma; ciò ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio.
La Corte territoriale aveva richiamato tale norma nel procedimento di conversione; la Cassazione osserva che, a seguito dell'introduzione dell'art. 56-quater, il richiamo a art. 135 non è sufficiente senza la specifica determinazione del valore giornaliero.
Massime di principio
- La scriminante della provocazione (art. 599 c.p.) richiede requisiti stringenti: oltre allo stato d'ira e al "fatto ingiusto" è essenziale il nesso di immediata interdipendenza temporale fra la provocazione e la reazione; la reazione non deve essere provata come istantanea ma il tempo trascorso può escludere il nesso causale se significativo.
- La mera pubblicazione di critiche o articoli non equivale automaticamente a "provocazione" idonea a scriminare condotte illecite: i giudici devono valutare il contenuto offensivo degli atti provocatori e la loro idoneità a suscitare uno stato d'ira rilevante giuridicamente.
- Quando la pena detentiva viene sostituita da una pena pecuniaria dopo le modifiche legislative (d.lgs. n. 150/2022), il giudice deve determinare e motivare il "valore giornaliero" (da €5 a €2.500) tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato; l'omessa determinazione e motivazione comporta annullamento e rinvio.
- L'uso del termine "provocazione" dai giudici in senso generico non implica automaticamente il riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 599 c.p.; è necessario un esame formale dei requisiti legali.
- In cassazione, il ricorso può essere accolto limitatamente a profili procedurali o sanzionatori anche se rigettato sul merito della responsabilità; il soccombente su responsabilità principale può essere condannato alle spese della parte civile anche se ottiene accoglimenti parziali su questioni sanzionatorie.
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