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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36703/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 27 ottobre 2017 resa all’esito del giudizio abbreviato, per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585, in relazione all’art. 576, commi 1 e 5-bis, c.p.), unificati dalla continuazione, alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 novembre 2025, aveva confermato la condanna. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omessa declaratoria della prescrizione, sostenendo che il termine fosse maturato prima della decisione d’appello; assumeva quale ultimo atto interruttivo la sentenza di primo grado del 27 ottobre 2017 e considerava la sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017. Con il secondo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche. Con il terzo contestava il trattamento sanzionatorio complessivo determinato applicando la continuazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto astrattamente ammissibile e fondato il primo motivo. Ha precisato che anche il decreto di citazione per il giudizio d’appello interrompe la prescrizione; tuttavia, pur tenendo conto del decreto emesso il 6 ottobre 2025, il termine intermedio era già maturato il 27 aprile 2025: sei anni dalla sentenza di condanna di primo grado del 27 ottobre 2017, cui si aggiunge un anno e sei mesi di sospensione ai sensi della legge n. 103 del 2017. La sentenza d’appello del 27 novembre 2025 è stata quindi annullata senza rinvio perché i reati erano estinti per prescrizione. Il primo motivo ha assorbito il secondo e il terzo; non sono state indicate statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    condannato in ordine ai reati ascrittigli di cui ai capi A) – art. 337 cod. pen.

    La disposizione identifica uno dei reati contestati; la Corte non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi, poiché annulla la condanna per prescrizione.

  • art. 582 c.p.

    condannato in ordine ai reati ascrittigli di cui ai capi A) – art. 337 cod. pen. – e B) – artt. 582, 585, in relazione all’art. 576, commi 1 e 5-bis, cod. pen.

    La disposizione è indicata quale base della contestazione di lesioni personali, ma la Corte definisce il ricorso per intervenuta prescrizione, senza pronunciarsi sulla configurabilità del reato.

  • art. 585 c.p.

    condannato in ordine ai reati ascrittigli di cui ai capi A) – art. 337 cod. pen. – e B) – artt. 582, 585, in relazione all’art. 576, commi 1 e 5-bis, cod. pen.

    La norma è richiamata per la contestazione aggravata di lesioni; la decisione non affronta il merito dell’aggravante, poiché dichiara estinti i reati per prescrizione.

  • art. 576 c.p.

    condannato in ordine ai reati ascrittigli di cui ai capi A) – art. 337 cod. pen. – e B) – artt. 582, 585, in relazione all’art. 576, commi 1 e 5-bis, cod. pen.

    È la disposizione cui è ricondotta la contestata aggravante delle lesioni; la Corte non ne decide l’applicazione nel merito.

  • art. 81 c.p.

    unificati i reati ex art. 81 cod. pen., con la diminuente del rito, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione.

    La norma è indicata come fondamento dell’unificazione dei reati in continuazione nella condanna di primo grado. La relativa censura sul trattamento sanzionatorio è assorbita dalla declaratoria di prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Deve, in primo luogo, rilevarsi l’astratta ammissibilità del primo motivo di ricorso col quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La denuncia di omessa declaratoria della prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata è un motivo consentito di ricorso per cassazione ai sensi della disposizione.

  • art. 157 c.p.

    Tuttavia, anche considerando la data del decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 6 ottobre 2025, il termine di prescrizione c.d. intermedio dei reati risulta comunque maturato in data anteriore, e cioè il 27 aprile 2025 (anni sei dalla data della sentenza di condanna di primo grado – pronunciata il 27 ottobre 2017, il giorno dopo la data di commissione dei reati - cui va aggiunto il periodo di sospensione di un anno e mesi sei ex lege n. 103 del 2017 c.d. legge Orlando).

    Nel caso concreto la Corte calcola il termine intermedio assumendo sei anni dalla sentenza di primo grado e aggiungendo un anno e sei mesi di sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017; il termine risulta maturato il 27 aprile 2025.

  • art. 160 c.p.

    Il ricorrente ha considerato come ultimo atto interruttivo la sentenza di primo grado, senza tenere presente che costituisce atto interruttivo della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio di appello (Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Rv. 284734-01).

    Il decreto di citazione per il giudizio d’appello costituisce atto interruttivo della prescrizione; nel caso concreto, però, la sua emissione è successiva alla data in cui il termine era già maturato.

  • legge n. 103 del 2017

    Tuttavia, anche considerando la data del decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 6 ottobre 2025, il termine di prescrizione c.d. intermedio dei reati risulta comunque maturato in data anteriore, e cioè il 27 aprile 2025 (anni sei dalla data della sentenza di condanna di primo grado – pronunciata il 27 ottobre 2017, il giorno dopo la data di commissione dei reati - cui va aggiunto il periodo di sospensione di un anno e mesi sei ex lege n. 103 del 2017 c.d. legge Orlando).

    La legge è applicata per aggiungere al termine di prescrizione un periodo di sospensione di un anno e sei mesi.

Massime di principio

  • La doglianza con cui si denuncia che la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e non è stata dichiarata dal giudice di merito è un motivo consentito di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
  • Il decreto di citazione per il giudizio d’appello è atto interruttivo della prescrizione; occorre tuttavia verificare se il termine sia già maturato prima della sua emissione.
  • Quando il termine di prescrizione risulta maturato prima della decisione impugnata, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione dei reati; le ulteriori censure diventano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoContinuazione

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