Cassazione Penale, Ordinanza n. 09727/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato giudicato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità, poi riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione, lamentando in particolare l'incongruità della pena concordata e la riunione dei reati sotto il vincolo della continuazione. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto contro una sentenza di patteggiamento e che i motivi dedotti non rientrano tra quelli ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, in tema di patteggiamento, dopo la ratifica dell'accordo tra imputato e pubblico ministero, il ricorso per cassazione è proponibile solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso concreto tali vizi non erano riscontrabili né adeguatamente prospettati, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione di qualificazione del fatto come reato in materia di stupefacenti, nella forma di lieve entità, oggetto di riqualificazione dell'originaria imputazione.
richiamato quale base della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
a seguito dell'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
richiamata in relazione al presupposto soggettivo della condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità, subordinata all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
- Sono inammissibili le doglianze che investono la congruità della pena concordata o la gestione della continuazione, quando non si traducano in un vizio riconducibile ai motivi tipizzati per il patteggiamento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Nel patteggiamento, il controllo di legittimità della Cassazione non si estende al merito dell'accordo sanzionatorio, ma resta circoscritto ai profili che incidono sulla validità del consenso, sulla corrispondenza tra richiesta e decisione, sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla legalità della pena.
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