Cassazione Civile, Ordinanza n. 05089/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e sanzioni per l’anno d’imposta 2005, emesso perché l’Amministrazione ha ritenuto imponibile, e quindi non esente, l’attività di "cattura dati" svolta dalla società ricorrente per conto di una società emittente carte di credito. Secondo la contribuente, tale attività rientrava nell’ambito di un più ampio servizio finanziario di pagamento, da considerarsi unitario ed esente; in particolare, la società deduceva che la prestazione tecnica di acquisizione/elaborazione dati fosse accessoria alla prestazione principale di pagamento e che l’eventuale frazionamento del corrispettivo non mutasse la natura economica unitaria del servizio. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme IVA interne e unionali, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare l’esenzione a una prestazione che, sotto il profilo economico, sarebbe unica e finanziaria; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di accessorietà della prestazione tecnica rispetto a quella finanziaria principale; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, con successiva richiesta, in memoria, di applicare lo ius superveniens più favorevole in tema sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che i servizi tecnici di elaborazione/cattura dati resi in relazione ai pagamenti non siano, di per sé, esenti da IVA secondo il diritto unionale e interno, soprattutto quando siano autonomamente previsti dal contratto e remunerati separatamente. Ha invece accolto il secondo motivo, perché la CTR non si è pronunciata sul dedotto profilo dell’accessorietà della prestazione di cattura dati rispetto alla prestazione principale di pagamento, limitandosi ad affermare in modo generale che l’esenzione non è prevista dalla legge. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, così come le questioni sanzionatorie sollevate in memoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all’art. 10 d.P.R. 633/1972 come norma invocata per sostenere l’esenzione IVA della prestazione resa; la Corte non ne ha ravvisato violazione con riguardo al primo motivo.
art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte ribadisce che, nella versione ratione temporis, sono esenti le prestazioni di servizi concernenti i pagamenti, ma precisa che i servizi tecnici di elaborazione/cattura dati non rientrano di per sé nell’esenzione se non integrano effettivamente una prestazione finanziaria esente o una prestazione accessoria alla stessa.
art. 24 direttiva 2006/112/CE
Norma unionale invocata dalla ricorrente per sostenere l’esenzione; il riferimento serve a contestualizzare il quadro della direttiva IVA, ma la Corte valorizza la giurisprudenza UE che esclude l’esenzione per i servizi tecnici di pagamento.
art. 135 direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama la disposizione come base dell’esenzione IVA per determinate operazioni finanziarie, ma afferma che l’elaborazione dei pagamenti a mezzo carta, quando consiste in attività tecniche, non integra l’operazione esente.
È la norma posta a fondamento delle censure di omessa pronuncia; la Corte accoglie il motivo nella parte in cui la CTR non si è pronunciata sul tema dell’accessorietà della prestazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di violazione di legge relativo alla natura IVA della prestazione; la Corte ritiene infondato il motivo perché la CTR ha correttamente escluso l’esenzione per il servizio tecnico autonomamente remunerato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia; il motivo è accolto quanto all’accessorietà e assorbito quanto alle sanzioni.
Norma richiamata per la memoria depositata in vista della decisione in camera di consiglio.
art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Invocato in memoria come ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria; la Corte non si pronuncia perché la questione resta assorbita.
Massime di principio
- In materia IVA, i servizi tecnici o materiali resi in relazione ai pagamenti non sono automaticamente esenti: l’esenzione presuppone che la prestazione realizzi la funzione specifica ed essenziale dell’operazione finanziaria o che sia realmente accessoria a quella principale.
- La qualificazione di una prestazione come accessoria va compiuta in base all’assetto concreto degli interessi tra le parti e alla causa del contratto, non al solo dato formale della separazione delle voci di corrispettivo o alla presenza di rapporti con terzi.
- Un’operazione che costituisce economicamente un’unica prestazione non può essere artificialmente frazionata per alterare il regime IVA; tuttavia, la verifica dell’unitarietà economica non esonera il giudice dal pronunciarsi specificamente sul profilo dell’accessorietà dedotto dalla parte.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello o di ricorso ritualmente devoluto integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente cassazione con rinvio per nuovo esame.
- Le questioni sulle sanzioni e sull’eventuale applicazione di norme sopravvenute più favorevoli restano assorbite quando l’accoglimento del ricorso comporta un rinvio per il riesame del merito della controversia tributaria.
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