Cassazione Civile, Ordinanza n. 14441/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare dichiarata estinta dal giudice dell’esecuzione. Il soggetto che aveva promosso il reclamo ex art. 630 c.p.c. contro l’ordinanza di estinzione ha poi impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo. Nel ricorso ha dedotto plurimi vizi: violazione di norme processuali e costituzionali, nullità della sentenza per asserita mancanza di sottoscrizione e per omessa pronuncia su varie questioni, nullità del procedimento, omesso esame di fatti decisivi. In concreto ha contestato, tra l’altro, la legittimazione del giudice dell’esecuzione, la nullità dell’ordinanza interlocutoria, l’asserita estinzione ope legis del processo esecutivo, l’aggiudicazione a prezzo inferiore al minimo indicato nell’ordinanza di vendita e la presunta illegittimità del frazionamento della procedura in subprocedimenti. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto che il ricorso non contenesse una sufficiente esposizione dei fatti di causa, non chiarisse il contenuto del provvedimento reclamato né le ragioni del reclamo e della decisione di merito, e si risolvesse in una riproposizione generica delle doglianze già formulate in appello, senza reale attacco alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto assorbente il difetto del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non esponeva in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure. Le ulteriori doglianze sono state considerate inconferenti o non sviluppate; in particolare, la censura sulla mancata doppia sottoscrizione è stata reputata infondata perché il presidente del collegio coincideva con il relatore-estensore. Non essendosi costituiti gli intimati, non è stata fatta una pronuncia sulle spese, ma il ricorrente è stato condannato a versare euro 5.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma posta a base del reclamo avverso l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere le censure senza ricorrere ad altre fonti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura non è stata sviluppata
richiamato dal ricorrente per lamentata nullità della sentenza per carenze formali
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sulla struttura del provvedimento
richiamato dal ricorrente in tema di immutabilità del giudice
richiamato per dedotta omessa pronuncia
richiamato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di astensione
artt. 572, 573, 588 ss. c.p.c.
richiamati dal ricorrente con riferimento alle istanze di assegnazione in sede esecutiva
usato per condannare il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende per abuso del potere di impugnazione
richiamato per giustificare la condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. anche in presenza di intimati non costituiti
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una esposizione dei fatti di causa sufficiente a rendere comprensibili, senza integrazioni esterne, il contesto sostanziale e processuale della controversia e le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La mera riproposizione delle doglianze già svolte nei gradi di merito, senza un confronto puntuale con la decisione impugnata, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
- Le censure di nullità o di omesso esame devono essere specificamente sviluppate e correlate a fatti decisivi realmente discussi; la loro enunciazione meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il presidente del collegio coincide con il relatore-estensore, è sufficiente la sua firma sul provvedimento e non è richiesta una doppia sottoscrizione.
- L’omessa costituzione dell’intimato non impedisce, in caso di abuso del potere di impugnazione, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; resta inoltre dovuto, se previsto, l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
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