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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14441/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare dichiarata estinta dal giudice dell’esecuzione. Il soggetto che aveva promosso il reclamo ex art. 630 c.p.c. contro l’ordinanza di estinzione ha poi impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo. Nel ricorso ha dedotto plurimi vizi: violazione di norme processuali e costituzionali, nullità della sentenza per asserita mancanza di sottoscrizione e per omessa pronuncia su varie questioni, nullità del procedimento, omesso esame di fatti decisivi. In concreto ha contestato, tra l’altro, la legittimazione del giudice dell’esecuzione, la nullità dell’ordinanza interlocutoria, l’asserita estinzione ope legis del processo esecutivo, l’aggiudicazione a prezzo inferiore al minimo indicato nell’ordinanza di vendita e la presunta illegittimità del frazionamento della procedura in subprocedimenti. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto che il ricorso non contenesse una sufficiente esposizione dei fatti di causa, non chiarisse il contenuto del provvedimento reclamato né le ragioni del reclamo e della decisione di merito, e si risolvesse in una riproposizione generica delle doglianze già formulate in appello, senza reale attacco alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto assorbente il difetto del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non esponeva in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure. Le ulteriori doglianze sono state considerate inconferenti o non sviluppate; in particolare, la censura sulla mancata doppia sottoscrizione è stata reputata infondata perché il presidente del collegio coincideva con il relatore-estensore. Non essendosi costituiti gli intimati, non è stata fatta una pronuncia sulle spese, ma il ricorrente è stato condannato a versare euro 5.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una esposizione dei fatti di causa sufficiente a rendere comprensibili, senza integrazioni esterne, il contesto sostanziale e processuale della controversia e le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La mera riproposizione delle doglianze già svolte nei gradi di merito, senza un confronto puntuale con la decisione impugnata, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • Le censure di nullità o di omesso esame devono essere specificamente sviluppate e correlate a fatti decisivi realmente discussi; la loro enunciazione meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il presidente del collegio coincide con il relatore-estensore, è sufficiente la sua firma sul provvedimento e non è richiesta una doppia sottoscrizione.
  • L’omessa costituzione dell’intimato non impedisce, in caso di abuso del potere di impugnazione, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; resta inoltre dovuto, se previsto, l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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