Cassazione Penale, Ordinanza n. 32065/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto non meglio specificato nel testo, deducendo motivi ritenuti dalla Corte di cassazione intrisi di genericità e privi della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. Secondo la Corte, i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già proposte in appello, senza costituire una critica argomentata alle ragioni della decisione di secondo grado. La sentenza impugnata aveva inoltre escluso sia lo stato di necessità sia la particolare tenuità del fatto; su questi punti il ricorso non introduceva censure specifiche idonee a scalfire la motivazione della Corte territoriale, che era stata ritenuta compiuta e non illogica, anche per la mancanza di prova di una necessità transeunte o di una condizione di difficoltà abitativa e per la protrazione della violazione nonché per l'entità del sacrificio derivante dal fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici, meramente ripetitivi e non specifici, quindi inidonei a censurare la motivazione della sentenza d'appello. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato l'esclusione dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
impone la specificità dei motivi di impugnazione; la loro mancanza rende il ricorso generico e non ammissibile
art. 591, lett. c), c.p.p.
consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione quando i motivi sono generici o non specifici
art. 131-bis c.p.
richiamato come parametro della particolare tenuità del fatto, esclusa in concreto per la protrazione della violazione e l'entità del sacrificio
art. 54 c.p.
richiamato come parametro dello stato di necessità, escluso per assenza di prova di una necessità transeunte o di una condizione di difficoltà abitativa
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello integra motivi apparenti e non consente un valido sindacato di legittimità.
- La genericità del ricorso, quando non si traduce in una critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'esclusione dello stato di necessità è logicamente corretta quando il giudice di merito esclude, con motivazione non illogica, la prova di una situazione transitoria e inevitabile di pericolo o di una concreta condizione di necessità abitativa.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la protrazione della condotta e l'entità del sacrificio imposto alla persona offesa o al bene giuridico tutelato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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