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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10295/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 09/07/2024 (parziale riforma della sentenza del GUP del 14/02/2024, giudizio abbreviato). Rafik Khalid deduce errata applicazione dell'art. 629 c.p. alla luce della sentenza Corte cost. n.120/2023 e denuncia mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità e delle attenuanti generiche. Bernardo Bono contesta la sussistenza del reato di tentata estorsione, la corretta applicazione dell'art. 629 c.p., la qualificazione e l'entità della recidiva (specifica e reiterata), il mancato riconoscimento della lieve entità ex Corte cost. n.120/2023 e del danno di speciale tenuità, nonché la motivazione della Corte d'appello su tali punti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito sulla sussistenza della tentata estorsione (minacce, violenza e coartazione della volontà della vittima), sulla applicabilità dell'art. 629, secondo comma, cod. pen., e sulla esclusione delle attenuanti (lieve entità e danno di speciale tenuità), nonché sulla qualificazione e misura della recidiva specifica e reiterata. Quanto alla questione della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale n.120/2023, la Corte di Cassazione ha ricordato che l'attenuante è applicabile solo se il fatto nel suo complesso risulta di lesività davvero minima; la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il diniego. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese e ad ogni altra statuizione prevista (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Applicato il secondo comma per la presenza dell'aggravante indicata (violenza o minaccia commesse da più persone riunite). La Corte ha inoltre richiamato la possibilità di applicare, alla stregua della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la diminuzione per lieve entità ove ricorrano i presupposti (Corte cost. n.120/2023), ma ha ritenuto nel caso concreto che tali presupposti non sussistessero.

  • art. 311 cod. pen.

    Norma richiamata come fonte dell'attenuante della lieve entità da applicarsi al delitto di estorsione in seguito alla Corte cost. n.120/2023; richiede valutazione complessiva del fatto e la presenza di lesività davvero minima.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri direttivi per la concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito può basarsi sull'elemento ritenuto prevalente tra quelli elencati. La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello che ha indicato la gravità e le modalità della condotta quale elemento decisivo per negare le attenuanti generiche.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola l'aumento di pena per la recidiva. La Corte d'appello ha motivato l'applicazione della recidiva specifica e reiterata sulla base delle precedenti condanne del Bono e della continuità criminosa; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e l'aumento di pena congruo e inferiore alla misura massima prevista.

  • art. 628 cod. pen. (terzo comma)

    Richiamato in connessione con l'art. 629 c.p. per individuare le aggravanti che giustificano l'applicazione del secondo comma dell'art. 629; la Corte ha ritenuto che la presenza anche di una sola delle circostanze elencate (es. violenza o minaccia da persone riunite) comporti l'applicabilità dell'aggravante.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme processuali che delimitano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione: mancata, contraddittoria o manifesta illogicità). La Corte ha dichiarato inammissibili e/o manifestamente infondati i motivi che attaccavano valutazioni di merito non sindacabili, ovvero che non evidenziavano vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'articolo.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che incentiva la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità: i ricorrenti sono stati condannati alle spese a norma di tale disposizione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 120/2023

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 629 c.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di ridurre la pena fino a un terzo quando il fatto di estorsione risulti di lieve entità; ha introdotto la cosiddetta "valvola di sicurezza" riconducendo l'attenuante di lieve entità anche al delitto di estorsione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 68/2012

    Citata per affermare che talune fattispecie di reato possono includere episodi di diversa gravità criminologica e giustificare l'applicazione di una attenuazione quando la lesività è minimale.

Massime di principio

  • In materia di estorsione la sussistenza dell'elemento della minaccia va valutata complessivamente e può risultare anche da comportamenti impliciti, contestuali violenze o condotte tali da esercitare coartazione sulla vittima; non è necessario che la minaccia sia espressa in forma 'tecnica'.
  • La sentenza Corte cost. n.120/2023 ha reso applicabile l'attenuante della lieve entità anche al reato di estorsione, ma la sua operatività è vincolata alla valutazione complessiva della lesività: la diminuzione è ammessa solo se il fatto, nella sua totalità, è di gravità davvero minima.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della lieve entità è di merito; in Cassazione è sindacabile solo la presenza di vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), non una diversa rivalutazione delle prove o della persuasività delle argomentazioni.
  • Per il riconoscimento del danno di speciale tenuità in reati plurioffensivi (es. estorsione) non basta il basso valore economico della pretesa: occorre che anche gli effetti sulla libertà, integrità fisica e morale della vittima siano trascurabili.
  • L'applicazione della recidiva (specie se specifica e reiterata) richiede motivazione che colleghi concretamente le precedenti condanne alla maggiore capacità a delinquere del soggetto; la misura dell'aumento deve essere congruamente motivata e può essere mitigata in base ai criteri normativi.
  • In ricorso per cassazione le doglianze che mirano esclusivamente a ottenere una diversa valutazione delle risultanze di merito sono, di regola, inammissibili; è essenziale segnalare vizi formali o di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

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