Cassazione Penale, Sentenza n. 10295/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 09/07/2024 (parziale riforma della sentenza del GUP del 14/02/2024, giudizio abbreviato). Rafik Khalid deduce errata applicazione dell'art. 629 c.p. alla luce della sentenza Corte cost. n.120/2023 e denuncia mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità e delle attenuanti generiche. Bernardo Bono contesta la sussistenza del reato di tentata estorsione, la corretta applicazione dell'art. 629 c.p., la qualificazione e l'entità della recidiva (specifica e reiterata), il mancato riconoscimento della lieve entità ex Corte cost. n.120/2023 e del danno di speciale tenuità, nonché la motivazione della Corte d'appello su tali punti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito sulla sussistenza della tentata estorsione (minacce, violenza e coartazione della volontà della vittima), sulla applicabilità dell'art. 629, secondo comma, cod. pen., e sulla esclusione delle attenuanti (lieve entità e danno di speciale tenuità), nonché sulla qualificazione e misura della recidiva specifica e reiterata. Quanto alla questione della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale n.120/2023, la Corte di Cassazione ha ricordato che l'attenuante è applicabile solo se il fatto nel suo complesso risulta di lesività davvero minima; la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il diniego. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese e ad ogni altra statuizione prevista (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Applicato il secondo comma per la presenza dell'aggravante indicata (violenza o minaccia commesse da più persone riunite). La Corte ha inoltre richiamato la possibilità di applicare, alla stregua della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la diminuzione per lieve entità ove ricorrano i presupposti (Corte cost. n.120/2023), ma ha ritenuto nel caso concreto che tali presupposti non sussistessero.
Norma richiamata come fonte dell'attenuante della lieve entità da applicarsi al delitto di estorsione in seguito alla Corte cost. n.120/2023; richiede valutazione complessiva del fatto e la presenza di lesività davvero minima.
Criteri direttivi per la concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito può basarsi sull'elemento ritenuto prevalente tra quelli elencati. La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello che ha indicato la gravità e le modalità della condotta quale elemento decisivo per negare le attenuanti generiche.
Regola l'aumento di pena per la recidiva. La Corte d'appello ha motivato l'applicazione della recidiva specifica e reiterata sulla base delle precedenti condanne del Bono e della continuità criminosa; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e l'aumento di pena congruo e inferiore alla misura massima prevista.
art. 628 cod. pen. (terzo comma)
Richiamato in connessione con l'art. 629 c.p. per individuare le aggravanti che giustificano l'applicazione del secondo comma dell'art. 629; la Corte ha ritenuto che la presenza anche di una sola delle circostanze elencate (es. violenza o minaccia da persone riunite) comporti l'applicabilità dell'aggravante.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme processuali che delimitano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione: mancata, contraddittoria o manifesta illogicità). La Corte ha dichiarato inammissibili e/o manifestamente infondati i motivi che attaccavano valutazioni di merito non sindacabili, ovvero che non evidenziavano vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'articolo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che incentiva la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità: i ricorrenti sono stati condannati alle spese a norma di tale disposizione.
Corte costituzionale, sent. n. 120/2023
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 629 c.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di ridurre la pena fino a un terzo quando il fatto di estorsione risulti di lieve entità; ha introdotto la cosiddetta "valvola di sicurezza" riconducendo l'attenuante di lieve entità anche al delitto di estorsione.
Corte costituzionale, sent. n. 68/2012
Citata per affermare che talune fattispecie di reato possono includere episodi di diversa gravità criminologica e giustificare l'applicazione di una attenuazione quando la lesività è minimale.
Massime di principio
- In materia di estorsione la sussistenza dell'elemento della minaccia va valutata complessivamente e può risultare anche da comportamenti impliciti, contestuali violenze o condotte tali da esercitare coartazione sulla vittima; non è necessario che la minaccia sia espressa in forma 'tecnica'.
- La sentenza Corte cost. n.120/2023 ha reso applicabile l'attenuante della lieve entità anche al reato di estorsione, ma la sua operatività è vincolata alla valutazione complessiva della lesività: la diminuzione è ammessa solo se il fatto, nella sua totalità, è di gravità davvero minima.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della lieve entità è di merito; in Cassazione è sindacabile solo la presenza di vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), non una diversa rivalutazione delle prove o della persuasività delle argomentazioni.
- Per il riconoscimento del danno di speciale tenuità in reati plurioffensivi (es. estorsione) non basta il basso valore economico della pretesa: occorre che anche gli effetti sulla libertà, integrità fisica e morale della vittima siano trascurabili.
- L'applicazione della recidiva (specie se specifica e reiterata) richiede motivazione che colleghi concretamente le precedenti condanne alla maggiore capacità a delinquere del soggetto; la misura dell'aumento deve essere congruamente motivata e può essere mitigata in base ai criteri normativi.
- In ricorso per cassazione le doglianze che mirano esclusivamente a ottenere una diversa valutazione delle risultanze di merito sono, di regola, inammissibili; è essenziale segnalare vizi formali o di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
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