Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una complessa vicenda tra componenti di un gruppo imprenditoriale familiare. Uno dei membri aveva stipulato una transazione con una banca, senza il coinvolgimento degli altri soggetti del gruppo; la banca, in conseguenza della transazione, aveva ottenuto un sequestro anche nei confronti degli altri. Nel successivo giudizio di merito, il medesimo soggetto aveva chiesto il regresso verso gli altri sostenendo di avere assunto l'obbligazione nell'interesse comune e di averla poi pagata. I convenuti avevano replicato di essere estranei alla transazione e che non vi fosse prova che si trattasse di obbligazione comune o di cofideiussione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello aveva riformato parzialmente ma sostanzialmente confermato, ritenendo provata la cofideiussione sulla base dei documenti prodotti. In cassazione sono stati proposti un ricorso principale con due motivi e un ricorso incidentale con tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che nessuna parte ricorrente aveva depositato la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale per mancato deposito della sentenza impugnata da parte dei ricorrenti, richiamando il principio per cui anche il ricorrente incidentale è onerato del deposito della decisione, salvo che essa sia stata già depositata dal ricorrente principale in conformità all'art. 369 c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e incidentali.
Norme richiamate
il deposito della sentenza impugnata grava sul ricorrente; il ricorrente incidentale ne è esonerato solo se il deposito sia già stato effettuato dal ricorrente principale in conformità della norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto per il ricorso principale e incidentale, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della sentenza impugnata è onere della parte ricorrente e la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso.
- Il ricorrente incidentale è dispensato dal depositare la sentenza impugnata solo se essa sia stata già depositata dal ricorrente principale in modo rituale; in difetto, l'omissione comporta improcedibilità anche del ricorso incidentale.
- Quando il giudizio di cassazione non può essere esaminato per una preclusione processuale e la vicenda è complessa, la Corte può compensare le spese di lite e dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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