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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24094/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di un'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso nel giudizio principale. Egli chiedeva, in sintesi, di eliminare la condanna alle spese processuali contenuta nel solo dispositivo dell'ordinanza, sostenendo che si trattasse di una svista redazionale, e di rimuovere anche il riferimento al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; inoltre chiedeva di chiarire i soggetti tenuti ai relativi pagamenti e di emettere un decreto di pagamento in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nessuna difesa è stata svolta dalla parte intimata.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte l'istanza di correzione. Ha ritenuto che la condanna del ricorrente alle spese processuali fosse frutto di mera svista, perché la controparte nel giudizio di cassazione era rimasta intimata e non aveva svolto difese; tale statuizione era presente solo nel dispositivo e non trovava riscontro nella motivazione. Di conseguenza, ha ordinato la correzione dell'ordinanza eliminando dal dispositivo la condanna alle spese. Ha invece escluso la correzione quanto all'ulteriore contributo unificato, ritenendo che il relativo riferimento non integrasse errore materiale, trattandosi di statuizione coerente con il rigetto del ricorso e formulata con la clausola 'ove dovuto'. Ha altresì escluso che potesse essere corretta l'asserita omissione relativa al decreto di pagamento per il patrocinio a spese dello Stato, perché tale tema attiene a un provvedimento diverso dall'ordinanza oggetto di correzione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore materiale correggibile deve emergere come mera svista redazionale, riconoscibile dal confronto tra dispositivo e motivazione o tra le diverse parti del provvedimento.
  • La correzione non può essere utilizzata per eliminare statuizioni che sono coerenti con il contenuto decisorio del provvedimento o che presuppongono una valutazione giuridica, come il riferimento all'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
  • Non è correggibile, con il rimedio dell'errore materiale, la mancata adozione di un provvedimento diverso e autonomo rispetto a quello oggetto di correzione, quando il relativo tema esula dal contenuto dell'ordinanza da correggere.
  • In presenza di accoglimento solo parziale dell'istanza di correzione, il giudice può limitare la modifica al solo passo del dispositivo affetto da svista, lasciando immutato il resto del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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