Cassazione Civile, Ordinanza n. 24094/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di un'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso nel giudizio principale. Egli chiedeva, in sintesi, di eliminare la condanna alle spese processuali contenuta nel solo dispositivo dell'ordinanza, sostenendo che si trattasse di una svista redazionale, e di rimuovere anche il riferimento al pagamento dell'ulteriore contributo unificato; inoltre chiedeva di chiarire i soggetti tenuti ai relativi pagamenti e di emettere un decreto di pagamento in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nessuna difesa è stata svolta dalla parte intimata.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte l'istanza di correzione. Ha ritenuto che la condanna del ricorrente alle spese processuali fosse frutto di mera svista, perché la controparte nel giudizio di cassazione era rimasta intimata e non aveva svolto difese; tale statuizione era presente solo nel dispositivo e non trovava riscontro nella motivazione. Di conseguenza, ha ordinato la correzione dell'ordinanza eliminando dal dispositivo la condanna alle spese. Ha invece escluso la correzione quanto all'ulteriore contributo unificato, ritenendo che il relativo riferimento non integrasse errore materiale, trattandosi di statuizione coerente con il rigetto del ricorso e formulata con la clausola 'ove dovuto'. Ha altresì escluso che potesse essere corretta l'asserita omissione relativa al decreto di pagamento per il patrocinio a spese dello Stato, perché tale tema attiene a un provvedimento diverso dall'ordinanza oggetto di correzione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
costituisce il fondamento del procedimento di correzione dell'errore materiale o di omissione del provvedimento della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto, nel provvedimento di rigetto, dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile deve emergere come mera svista redazionale, riconoscibile dal confronto tra dispositivo e motivazione o tra le diverse parti del provvedimento.
- La correzione non può essere utilizzata per eliminare statuizioni che sono coerenti con il contenuto decisorio del provvedimento o che presuppongono una valutazione giuridica, come il riferimento all'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
- Non è correggibile, con il rimedio dell'errore materiale, la mancata adozione di un provvedimento diverso e autonomo rispetto a quello oggetto di correzione, quando il relativo tema esula dal contenuto dell'ordinanza da correggere.
- In presenza di accoglimento solo parziale dell'istanza di correzione, il giudice può limitare la modifica al solo passo del dispositivo affetto da svista, lasciando immutato il resto del provvedimento.
Come è indicizzato
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