Cassazione Penale, Sentenza n. 41572/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena operata in sede di rinvio per violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.; deduceva che l'aumento applicato per la recidiva qualificata (otto mesi di reclusione) era eccessivo e che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la scelta della misura, essendo la pena aumentata in misura prossima al massimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'aumento di otto mesi e 200 euro di multa, applicato dalla Corte territoriale in sede di rinvio, fosse entro i limiti consentiti, tenuto conto del vincolo posto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. (limite derivante dall'unico precedente dell'imputato). Inoltre la Corte ha ritenuto che l'assenza di una motivazione puntuale sulla scelta della misura non potesse essere valorizzata quando il giudice si è attestato sul limite normativo invalicabile; infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente alla Corte di cassazione di decidere in sede di rinvio; qui indicato come norma di riferimento per la decisione in sede di rinvio della pena
Norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata per definire il tipo di addebito contestato
primo e secondo comma, n. 2-bis
Configurazione del reato di truffa e della specifica aggravante (n. 2-bis) ad effetto speciale che era già stata computata nella pena base
secondo comma, n. 1 e 2; sesto comma
Disciplina i precedenti e il loro effetto sulla determinazione della pena; il sesto comma pone un limite quantitativo all'aumento della pena in rapporto ai precedenti (qui rilevante per l'unico precedente dell'imputato) e ha funzionato da vincolo invalicabile nella rideterminazione
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Stabilisce il meccanismo di mitigazione quando coesistono aggravanti ad effetto speciale: l'aumento complessivo non può superare una certa misura (fatti salvi i limiti normativi), principio la cui violazione aveva determinato l'annullamento della precedente sentenza di appello
Massime di principio
- Quando la cassazione annulla per violazione dell'art. 63, quarto comma, la Corte territoriale in sede di rinvio ha un margine discrezionale per rideterminare la pena, ma deve rispettare limiti normativi subordinati come l'art. 99, sesto comma.
- La recidiva qualificata è un'aggravante ad effetto speciale che, se già computata nella pena base insieme ad altra aggravante speciale, richiede l'applicazione del meccanismo mitigatorio previsto dall'art. 63, quarto comma.
- L'assenza di una motivazione dettagliata sulla scelta di un aumento della pena vicino al massimo non è automaticamente causa di annullamento se il giudice si è comunque attenuto a un limite normativo invalicabile e la determinazione non è arbitraria o illogica.
- La correttezza della determinazione della pena in sede di rinvio va valutata nel quadro complessivo dei vincoli di legge (limiti edittali e limiti derivanti dai precedenti); le doglianze che mirano solo a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena sono inammissibili in cassazione se non sussistono profili di illegittimità o illogicità.
- In presenza di un precedente singolo, l'art. 99, sesto comma, può costituire il principale parametro limitativo dell'aumento per recidiva, sostituendosi al semplice riferimento al massimo edittale.
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