Cassazione Penale, Sentenza n. 27418/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di ristoro ex art. 35-ter ord. pen. per condizioni di detenzione degradanti subite tra il 29/03/1983 e il 01/06/2016; il Magistrato di sorveglianza aveva ammesso la domanda solo per il periodo dal 01/10/2009 al 01/06/2016 riconoscendo una riduzione di pena di 12 giorni e aveva dichiarato inammissibili i periodi anteriori al 01/10/2011 per mancanza di esecuzione continuativa; il Tribunale di sorveglianza ha parzialmente riformato riconoscendo una riduzione di 19 giorni (in correlazione con la detenzione), ma ha confermato l'inammissibilità per altri periodi; il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo violazione di legge e richiamando la legittimazione del detenuto a proporre istanza al magistrato di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la competenza del magistrato di sorveglianza per l'azione risarcitoria richiede il perdurante stato di restrizione e che la domanda può estendersi a periodi antecedenti solo se la detenzione è stata perdurante o unificata in un decreto di cumulo. Nel caso concreto non sono stati forniti elementi che dimostrassero la continuità esecutiva per i periodi anteriori al 01/10/2011, quindi la esclusione di tali periodi dalla valutazione risarcitoria è risultata corretta. La Corte ha altresì precisato che la censura sull'eventuale rimessione al giudice civile non incide sulla correttezza complessiva del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen. (inserito nell'ordinamento penitenziario, L. 26 luglio 1975, n. 354)
Disciplina l'azione risarcitoria per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; la competenza del magistrato di sorveglianza richiede il perdurante stato di restrizione del richiedente; la domanda può estendersi a periodi antecedenti solo se sussiste continuità esecutiva o un cumulo unitario.
art. 69, comma sesto, lett. b) ord. pen.
Richiamato quale riferimento al tipo di pregiudizio collegato al rimedio ma non come presupposto per l'attualità del pregiudizio; distingue il rimedio inibitorio (reclamo) dall'azione risarcitoria dinanzi al magistrato di sorveglianza.
art. 3 CEDU
Parametro sostanziale di riferimento per valutare la patologia del trattamento (trattamento inumano o degradante) che legittima la richiesta di ristoro.
decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92
Rilevante ai fini della decorrenza prescrizionale per i pregiudizi subiti anteriormente alla sua entrata in vigore; la giurisprudenza ha fissato termini di decorrenza (es. prescrizione decorre dal 28/06/2014).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata nel ricorso per censurare la violazione di legge; usata come richiamo formale per motivare il controllo di legittimità in Cassazione.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria ex art. 35-ter ord. pen. è di competenza del magistrato di sorveglianza solo se il richiedente è in stato di restrizione perdurante; la competenza non richiede l'attualità del pregiudizio ma il perdurare della detenzione.
- La domanda di ristoro può riguardare periodi di detenzione antecedenti alla domanda solo se esiste continuità esecutiva o i periodi sono unificati in un decreto di cumulo; in mancanza di elementi che dimostrino tale continuità la domanda su periodi pregressi è inammissibile.
- Per i pregiudizi anteriori all'entrata in vigore del decreto‑legge 26/6/2014 n.92 la decorrenza della prescrizione va valutata in base alla giurisprudenza che ha fissato criteri specifici (decorrenza dal 28/06/2014 secondo precedenti indicati).
- Il ricorrente che contesta il diniego di includere periodi pregressi deve produrre elementi specifici e probatori che dimostrino la continuità esecutiva o l'unificazione in cumulo; mere asserzioni non sono sufficienti.
- L'eventuale possibilità di agire davanti al giudice civile non sostituisce la valutazione della competenza del magistrato di sorveglianza: scegliere il foro corretto dipende dalla sussistenza dello stato di detenzione perdurante e dal tipo di rimedio richiesto.
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