Cassazione Penale, Sentenza n. 23353/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Denti era imputato per il reato di false dichiarazioni su qualità personali rese in udienza (art. 496 cod. pen.), avendo più volte dichiarato di essere "laureato in ingegneria" con specializzazione in balistica conseguita a Friburgo. In realtà risultava titolare di un diploma conseguito presso un istituto privato di Friburgo ("Le diplome de Ingenieurs ITS"), non di una laurea universitaria italiana; il G.U.P. di Bergamo lo aveva assolto ritenendo irrilevante la falsità rispetto alla funzione svolta, il Procuratore generale di Brescia aveva impugnato e la Corte d'appello di Brescia lo aveva invece ritenuto colpevole per art. 496 c.p., applicando attenuanti e riduzione per il rito abbreviato e condannandolo a 8 mesi di reclusione. In Cassazione i difensori hanno contestato travisamento della prova, errata applicazione dell'art. 496, irrilevanza della falsità rispetto al destinatario, la possibilità di applicare la causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) e l'entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte inammissibili e, in parte, infondati, e li ha respinti. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello che aveva ritenuto le dichiarazioni di Denti false e rilevanti ai sensi dell'art. 496 cod. pen., ha ritenuto corretta la motivazione «rafforzata» della Corte territoriale e ha ribadito principi di diritto rilevanti (tra cui che il reato di cui all'art. 496 c.p. è a consumazione istantanea e che la rilevanza della falsità va valutata in relazione al destinatario delle dichiarazioni, nonché che la successiva ritrattazione non esclude il reato). Pertanto la condanna pronunciata in appello (pena di mesi otto di reclusione, con disapplicazione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della diminuzione per il rito abbreviato) resta confermata.
Norme richiamate
La Cassazione conferma che l'art. 496 punisce le false dichiarazioni su identità e qualità personali rese in risposta a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; il reato è a consumazione istantanea (si perfeziona al momento della dichiarazione) e la successiva ritrattazione non esclude il reato. Le "qualità personali" comprendono anche il titolo di studio e il grado accademico.
Richiamato come norma affine: distingue le dichiarazioni spontanee (art. 495) da quelle rese su interrogatorio (art. 496); la giurisprudenza e la Corte spiegano la differenza di rilevanza e finalità tra le fattispecie.
La possibilità di ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dedotta ma, se l'imputato assolto in primo grado intende avvalersene dopo un accoglimento dell'appello del P.M., deve chiedere espressamente l'applicazione in sede d'appello; in Cassazione la richiesta avanzata solo al giudice di legittimità è stata dichiarata inammissibile.
Sulla quantificazione della pena: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la scelta di discostarsi dal minimo edittale richiamando la reiterazione delle condotte e l'intensità del dolo; la Cassazione ritiene sufficiente la motivazione globale della pena nel contesto della sentenza.
Norma citata in relazione al proscioglimento pronunciato dal G.U.P. (non luogo a procedere perché il fatto non sussiste) che è stato oggetto di appello del P.M.; la Cassazione verifica la correttezza del riesame in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ricorda che costituisce motivo di cassazione il travisamento della prova o la contraddittorietà della motivazione; però i ricorrenti non hanno dimostrato i requisiti richiesti per far valere un travisamento rilevante.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio della 'motivazione rafforzata' quando la Corte d'appello riforma una sentenza di primo grado: la riforma richiede una spiegazione più compiuta delle ragioni che hanno determinato la diversa valutazione delle prove.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti della motivazione in cassazione: i difensori devono enunciare i motivi nei limiti prescritti dalla disciplina sulle impugnazioni.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato sul punto della preclusione: se non dedotta in appello la questione relativa alla non punibilità per tenuità non può essere sollevata in cassazione.
Massime di principio
- La falsa dichiarazione resa in risposta a domanda di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio integra il reato di cui all'art. 496 c.p. non appena la dichiarazione è pronunciata: la consumazione è istantanea e la successiva rettifica non annulla il reato.
- Per essere rilevante ai fini dell'art. 496 c.p. la falsità va valutata anche rispetto al destinatario effettivo della dichiarazione (p.es. la Corte giudicante): non è necessario che la dichiarazione serva per l'identificazione anagrafica; rientrano nelle "qualità personali" anche titoli di studio e gradi accademici.
- La valutazione della rilevanza deve considerare l'effetto che la dichiarazione può produrre sulla credibilità/autorevolezza del dichiarante agli occhi del destinatario (per es. un consulente che si presenta come "laureato in ingegneria" può acquisire un "quid pluris" nella percezione della Corte).
- Se si contesta il travisamento della prova in Cassazione è necessario indicare con precisione l'atto processuale, l'elemento fattuale incompatibile con la decisione, dimostrarne la verità e spiegare perché compromette la motivazione: mere contestazioni generiche sono inammissibili.
- La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità deve essere formulata tempestivamente (in appello se il P.M. ha proposto appello): se non è dedotta in appello può essere preclusa in Cassazione.
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare il discostamento dai parametri edittali; tuttavia, ove la pena sia al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione adeguata nel contesto argomentativo complessivo della sentenza.
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