Cassazione Penale, Ordinanza n. 24284/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato, tramite difensore munito di procura speciale, ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso due sentenze della Corte d'appello di Roma: una del 22 dicembre 2010, definitiva dal 24 aprile 2011, e una del 27 gennaio 2021, definitiva dal 22 giugno 2021. Ha dedotto di essere stato giudicato in contumacia/latitanza senza avere effettiva conoscenza dei processi e delle sentenze, sostenendo che le ricerche per la dichiarazione di latitanza sarebbero state incomplete e che egli viveva stabilmente in Perù con la famiglia. Ha precisato di chiedere l'applicazione dell'art. 175 c.p.p. nel testo anteriore alla legge n. 67/2014. La Corte ha anzitutto qualificato l'istanza come domanda di restituzione nel termine, e non come incidente di esecuzione, poi ha distinto i due titoli: per la sentenza del 2010 ha ritenuto provata l'effettiva conoscenza del procedimento, anche per la nomina di un difensore di fiducia, la richiesta di giudizio abbreviato e l'appello proposto dal difensore; per la sentenza del 2021 ha invece rilevato che non risultava provata la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium né delle sentenze, non essendo sufficiente la sola conoscenza del procedimento o l'arresto in Perù a fini estradizionali. Ha inoltre escluso che il ricorso per cassazione proposto dal difensore d'ufficio impedisse la restituzione nel termine, richiamando i principi costituzionali a tutela del contumace inconsapevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente l'istanza/ricorso: ha restituito il condannato nel termine per proporre impugnazione solo con riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 27 gennaio 2021, ritenendo invece manifestamente infondata la richiesta relativa alla sentenza del 22 dicembre 2010 perché il processo risultava effettivamente conosciuto dall'imputato. Non ha ravvisato la necessità di procedere ai sensi dell'art. 175, comma 7, c.p.p., poiché il condannato resta detenuto anche in esecuzione della prima sentenza. Il dispositivo riportato nel testo è tronco, ma la motivazione mostra chiaramente l'accoglimento limitato alla seconda sentenza.
Norme richiamate
nel testo previgente alla legge n. 67/2014 consente la restituzione nel termine al contumace che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire o a impugnare
disciplinava la restituzione nel termine per impugnare sentenze contumaciali; la verifica dell'effettiva conoscenza deve essere compiuta dall'autorità giudiziaria
la richiesta di restituzione nel termine è devoluta al giudice competente sull'impugnazione
richiamato per escluderne la necessità nel caso concreto, poiché il condannato resta detenuto in esecuzione di altra sentenza
la notifica dell'estratto contumaciale alla difesa è considerata rilevante ai fini della regolarità della notifica
per il ricorso per cassazione è necessario il ministero di un difensore iscritto all'albo speciale
l'incidente di esecuzione riguarda la verifica dell'esistenza e della corretta formazione del titolo esecutivo, distinto dalla restituzione nel termine
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
reato contestato nel primo procedimento, richiamato come base della dichiarazione di latitanza
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
reato contestato nel secondo procedimento, unitamente all'art. 73
la riforma non si applica ai processi nei quali, alla data di entrata in vigore, fosse già stata pronunciata la sentenza di primo grado o comunque vi fossero le condizioni transitorie ostative previste
art. 15-bis legge 11 agosto 2014, n. 118
norma transitoria che ha delimitato l'applicazione delle disposizioni della legge n. 67/2014 ai procedimenti in corso
richiamato per i reati in materia di stupefacenti
art. 111 Cost.
evocato dalla Corte costituzionale per affermare che il diritto di difesa del contumace inconsapevole non può essere sacrificato in nome della sola ragionevole durata del processo
art. 6 CEDU
richiamato attraverso la giurisprudenza EDU sul diritto del condannato in absentia a ottenere una nuova decisione sul merito dell'accusa
Sentenza Sejdovic c. Italia, Corte EDU, 10 novembre 2004
ha imposto un meccanismo effettivo per consentire al contumace inconsapevole di ottenere una nuova pronuncia sul merito
sentenza Corte cost. n. 317 del 30 novembre - 4 dicembre 2009
ha dichiarato illegittima la preclusione alla restituzione nel termine quando l'impugnazione sia stata già proposta dal difensore senza mandato ad hoc
sentenza Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro
ha precisato che la conoscenza del procedimento, rilevante per escludere la restituzione nel termine, deve essere una conoscenza piena dello svolgimento del processo e non una mera conoscenza legale
sentenza Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric
richiamata come coerente con la distinzione tra restituzione nel termine e incidente di esecuzione
sentenza Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, De Maio
richiamata in relazione alla non applicabilità della rescissione del giudicato ai processi definiti secondo la disciplina previgente
sentenza Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè
richiamata per affermare che la restituzione nel termine presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e la mancata conoscenza dell'interessato
sentenza Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj
richiamata per la medesima distinzione tra restituzione nel termine e incidente di esecuzione
sentenza Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza
richiamata sul regime transitorio della legge n. 67/2014
sentenza Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep. 2018, Napoli
richiamata sul regime transitorio della legge n. 67/2014
sentenza Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa
richiamata sul regime transitorio della legge n. 67/2014
sentenza Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017, Hussein
richiamata sul regime transitorio della legge n. 67/2014
Massime di principio
- La richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e la mancata effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento; se invece si contesta la validità della formazione del titolo o delle notifiche presupposte, il rimedio corretto è l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
- Nel regime previgente alla legge n. 67/2014, la mera conoscenza legale desumibile da notifiche formalmente regolari non equivale all'effettiva conoscenza del processo richiesta per escludere la restituzione nel termine; occorre una conoscenza piena della vocatio in iudicium e dello svolgimento del processo.
- Il diritto del contumace inconsapevole a essere restituito nel termine per impugnare non è precluso dal fatto che un difensore d'ufficio abbia già proposto impugnazione senza un mandato ad hoc, perché l'esercizio del diritto fondamentale non può essere consumato da una scelta altrui non concordata.
- L'arresto o la detenzione all'estero a fini estradizionali può provare la conoscenza del procedimento in senso generico, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza effettiva della data e del luogo del giudizio o delle sentenze pronunciate.
- Ai fini del regime transitorio della legge n. 67/2014, le disposizioni nuove non si applicano ai processi nei quali, alla data di entrata in vigore della riforma, fosse già stata pronunciata la sentenza di primo grado; per i procedimenti avviati prima della riforma resta applicabile la disciplina previgente.
- Quando l'imputato ha nominato un difensore di fiducia, ha chiesto riti alternativi e ha fatto proporre appello dal medesimo difensore, tali circostanze possono integrare prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e della consapevole rinuncia a comparire.
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