Cassazione Penale, Sentenza n. 13092/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per omesso versamento IVA (art. 10-ter e art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000), deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova in quanto la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato la natura e i tempi di emissione delle fatture (richiamo agli artt. 6 e 21 d.P.R. n. 633/1972) e la crisi aziendale come causa non imputabile che avrebbe giustificato il mancato versamento; 2) omessa motivazione in relazione alla mancanza di riprovevolezza del comportamento e necessità di interpretare gli artt. 10-bis e 10-ter alla luce della crisi d'impresa, con richiamo all'art. 8 della legge n. 23/2014 e alla presunta incostituzionalità della fattispecie se non interpretata limitativamente; il ricorrente ha anche prodotto documentazione sui pagamenti effettuati successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito il principio secondo cui la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza per omesso versamento IVA, salvo che il contribuente dimostri di aver adottato tutte le iniziative possibili per adempiere. Ha richiamato la giurisprudenza che riconosce il dolo generico (anche eventuale) come elemento soggettivo sufficiente per l'art. 10-ter e che l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione dei corrispettivi. La Corte ha ritenuto infondata anche la questione di illegittimità costituzionale connessa alla mancata esercitazione della delega (legge n. 23/2014) e ha respinto l'eccezione di omessa motivazione del merito nella cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di € 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter
La Corte conferma che l'omesso versamento dell'IVA è punibile anche se dovuto a mancato incasso: l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione e il dolo generico (anche eventuale) è sufficiente; la crisi di liquidità non esclude il dolo a meno che non sia provato che siano state adottate tutte le iniziative idonee ad adempiere
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis
Richiamata in relazione alla fattispecie concorrente; la giurisprudenza e la Corte escludono che la crisi giustifichi automaticamente la non punibilità salvo prova delle misure effettivamente adottate
d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 21
Richiamati dal ricorrente rispetto al momento di effettuazione dell'operazione e dell'emissione della fattura; la Corte tuttavia ritiene tale richiamo inconferente rispetto alla valutazione della responsabilità penale per l'omesso versamento
Richiamata dal difensore come elemento per limitare la punibilità nelle crisi d'impresa; la Corte osserva che l'art. 8 non impone l'abrogazione delle fattispecie e non impedisce la punibilità, trattandosi di criteri che il legislatore delegato poteva o meno recepire
art. 76 Cost.
Richiamato nella discussione sulla delega: la Corte segnala che la mancata esercitazione della delega da parte del Governo non implica necessariamente incostituzionalità delle norme vigenti
Applicato per l'effetto processuale della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
art. 3 Cost.
Richiamato nella censura di disparità di trattamento/uguaglianza: la Corte non ritiene violati i principi di ragionevolezza o parità nell'interpretazione delle fattispecie penali fiscali
Massime di principio
- La crisi di liquidità di un'impresa non esclude automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento dell'IVA: il contribuente deve dimostrare di aver adottato tutte le iniziative idonee per il pagamento affinché la crisi possa essere considerata causa di non punibilità
- Per il reato di omesso versamento IVA è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale; le ragioni economiche o gestionali dell'imprenditore non elidono l'elemento psicologico se era consapevole dell'illiceità della mancata corresponsione
- La scelta imprenditoriale di privilegiare pagamenti ritenuti necessari alla prosecuzione dell'attività non esenta da responsabilità penale se non è provata l'impossibilità oggettiva e imprevedibile di adempiere ai tributi
- Le questioni attinenti alla delega legislativa o alla necessità di interventi normativi non costituiscono di per sé una base solida per dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme penali vigenti, salvo profili chiari e specifici di contrasto
- In situazioni analoghe è essenziale documentare in modo concreto e tempestivo: tentativi di incasso, richieste di dilazione, attivazione di garanzie, istanze di ammissione a procedure concorsuali del debitore e ogni iniziativa che dimostri l'impossibilità reale e non volontaria di adempiere
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