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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45688/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di estorsione con modalità del "cavallo di ritorno" (richiesta di denaro alla vittima del furto dell'autovettura). Il ricorrente contestava: 1) la riconosciuta gravità indiziaria, sostenendo che l'intercettazione utilizzata come fondamento riguarderebbe un "incidente" successivo al furto (quattro giorni dopo) e che non sarebbe emerso un contatto diretto tra Cadiri e la vittima; 2) la sussistenza e proporzionalità delle esigenze cautelari, osservando che erano trascorsi oltre due anni dall'ultima misura senza condotte criminose tali da giustificare la prosecuzione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti costituissero una mera richiesta di rivalutazione alternativa degli elementi probatori senza evidenziare vizi logici manifesti nel ragionamento del Tribunale. Ha confermato che l'intercettazione e il contesto dimostravano la trattativa estorsiva (la quale, secondo la motivazione impugnata, fallì perché l'auto era assicurata). Sull'attualità del pericolo il giudice di merito aveva valutato la personalità dell'indagato (numerose condanne specifiche per furto, elevata professionalità criminale e rapporti con la criminalità organizzata), ritenendoli idonei a mantenere attuale il pericolo e proporzionata la misura degli arresti domiciliari. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; indicata per la modalità di celebrazione del procedimento davanti alla Corte.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza con riferimento ai limiti della censura in Cassazione sulla valutazione degli elementi di prova; la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse indicato vizi logici manifesti tali da superare la soglia di ammissibilità.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma penale che disciplina l'estorsione; la fattispecie contestata è stata qualificata come estorsione "cavallo di ritorno" sulla base degli elementi intercettati e della trattativa per la restituzione dell'auto dietro pagamento.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la loro proporzionalità; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente valutato l'attualità del pericolo e la proporzione della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: ha consentito l'imposizione al ricorrente delle spese processuali e del versamento equitativo in favore della Cassa delle ammende (euro 3.000).

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa valutazione degli elementi di prova senza evidenziare vizi logici manifesti nel ragionamento del giudice di merito è probabilmente inammissibile.
  • Le intercettazioni possono essere ritenute idonee a fondare la gravità indiziaria anche se riferite a contesti o espressioni apparenti (es. riferimenti a un "incidente") quando il giudice valuta plausibile il nesso con la condotta delittuosa (qui: tentativo di estorsione per la restituzione dell'auto).
  • La presenza di numerose condanne specifiche, professionalità criminosa e rapporti con la criminalità organizzata sono elementi che il giudice può considerare per ritenere attuale il pericolo di reiterazione del reato anche se è intercorso un significativo intervallo temporale dall'applicazione della misura.
  • La proporzionalità della misura cautelare va valutata concretamente: una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) può essere considerata proporzionata rispetto alle esigenze di cautela emerse dal profilo personale e dalla gravità indiziaria.
  • Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, diminuendo l'opportunità di impugnare senza valida base giuridica o logica.

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