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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18110/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Messina che, confermando il rigetto dell'opposizione a precetto già deciso dal Giudice di Pace, aveva compensato le spese di lite. Hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che il principio di soccombenza fosse integrale e imponesse la condanna alle spese della controparte; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta fuori dai presupposti legali; 3) omessa motivazione, asseritamente solo apparente e contraddittoria, sulla statuizione relativa alle spese. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di una compiuta esposizione dei fatti di causa, rilevando che non era possibile comprendere il contesto processuale presupposto dalla decisione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto violato l'art. 366, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non consentiva di comprendere i fatti di causa e, quindi, il presupposto della statuizione sulle spese del giudizio. La Corte ha aggiunto che non era sufficiente il rinvio a un diverso giudizio definito da una precedente pronuncia di cassazione, poiché il requisito di ammissibilità deve essere assolto con riferimento al giudizio oggetto dell'impugnazione e negli stessi limiti dell'atto di ricorso. Ha quindi condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sul principio di soccombenza, ma non applicato perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica esposizione dei fatti di causa.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese; la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    impone che il ricorso per cassazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua violazione comporta inammissibilità quando non consente di comprendere il contesto della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della possibile debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    evocato come regola di specificità e autosufficienza del ricorso, che non può fondarsi su rinvii a atti o giudizi esterni per integrare l'esposizione dei fatti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere completa e riferita al giudizio impugnato; la mancanza di un quadro fattuale intellegibile rende il ricorso inammissibile.
  • Il requisito di specificità dell'impugnazione non è soddisfatto da rinvii a giudizi diversi o a documenti esterni al ricorso: il giudice di legittimità deve poter comprendere la vicenda processuale dal solo atto impugnatorio.
  • Le censure contro la statuizione sulle spese non possono essere scrutinabili nel merito se il ricorso non mette la Corte in condizione di verificare il contesto e i presupposti della decisione impugnata.
  • La violazione degli oneri di redazione del ricorso non è un formalismo, ma presidia la funzione dell'atto di cassazione come strumento per sottoporre al giudice di legittimità, in modo autosufficiente, la vicenda processuale e i motivi ancora rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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