Cassazione Penale, Ordinanza n. 22223/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi, l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse decorso dalla data di accertamento del fatto; ha inoltre censurato il mancato rilievo della recidiva; ha infine sviluppato una doglianza relativa all'impossibilità economica di adempiere all'obbligo di cauzione imposto in sede di misura di prevenzione personale, assumendo che lo stato di indigenza avrebbe impedito il pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione, precisando che la data rilevante è quella di consumazione del reato indicata nel capo d'imputazione (29 dicembre 2018) e che, per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, va aggiunto il termine di sospensione della prescrizione previsto dalla cd. legge Orlando. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla recidiva, poiché non era stata mai applicata dal giudice di merito. Ha infine reputato priva di pregio la doglianza sull'impossibilità economica di pagare la cauzione, richiamando il principio per cui l'imputato deve allegare specifici fatti impeditivi e non può limitarsi ad affermare la propria indigenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
È la norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in appello; la Corte si limita a richiamarla come titolo del reato contestato.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte come applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza della legge.
Non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina sospensiva introdotta dalla legge Orlando, secondo il principio richiamato dalla Corte.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Non ha abrogato con effetti retroattivi la disciplina sospensiva introdotta dalla legge Orlando; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema da tale legge.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione occorre avere riguardo alla data di consumazione del reato indicata nel capo d'imputazione, non alla diversa data di mero accertamento del fatto, se quest'ultima è irrilevante per il computo del termine.
- Per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta da tale legge continua ad applicarsi, non essendo stata abrogata retroattivamente dalle successive riforme.
- La deduzione dell'impossibilità economica di adempiere a un obbligo imposto in sede di misura di prevenzione non può risolversi in una mera allegazione di indigenza, ma richiede l'indicazione di specifici fatti impeditivi; sul giudice grava poi il dovere di verificare la concreta condizione economica nel momento dell'inadempimento.
- Una censura è manifestamente infondata quando si fonda su un presupposto di fatto non verificatosi nel giudizio di merito, come l'applicazione di una recidiva che non risulta mai irrogata.
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