Cassazione Civile, Ordinanza n. 21335/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno 2015 emesso dal Comune in relazione a un immobile/area situata nella zona dell'interporto campano. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, in quella zona, i rifiuti non venissero raccolti dal Comune all'interno dell'interporto ma da una ditta privata; il giudice tributario di primo grado aveva ridotto il tributo al 15%, mentre la CTR, in appello del Comune, aveva rideterminato la pretesa nel 40% dell'importo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. n. 147 del 2013, sostenendo che, accertata l'operatività del servizio pubblico di raccolta sul territorio comunale e sulle strade di collegamento all'interporto, era irrilevante che la contribuente smaltisse i propri rifiuti speciali tramite una ditta privata; quindi, secondo il ricorrente, non vi era spazio per una riduzione dell'imposta nella misura del 40%. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso e l'esistenza di un giudicato esterno relativo all'annualità 2014.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha escluso preliminarmente l'inammissibilità del motivo, ritenendolo sufficientemente chiaro, e ha anche escluso l'efficacia di un giudicato esterno formatosi su una diversa annualità d'imposta, osservando che nelle imposte periodiche il giudicato rileva solo per elementi costitutivi tendenzialmente permanenti o pluriennali, non per circostanze mutevoli come le concrete modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e la percentuale di riduzione applicabile. Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR: se il servizio pubblico è istituito e attivato nella zona interessata, la TARI resta dovuta anche se il contribuente gestisce direttamente i rifiuti, ma può essere riconosciuta una riduzione ove sia provato che il servizio non è svolto integralmente nell'area privata. La Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la raccolta era effettuata solo sulle strade di collegamento e non all'interno dell'interporto, con onere probatorio a carico del contribuente e prova ritenuta raggiunta. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per il procedimento camerale e per le memorie depositate.
art. 1, commi 641, 642, 656 e 657, L. n. 147 del 2013
costituisce il parametro normativo della pretesa TARI e della disciplina del tributo dovuto in presenza del servizio di raccolta rifiuti.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per la possibilità di fare riferimento a precedente specifico non massimato.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4
richiamato quale norma che consente la riduzione del tributo quando il servizio sia solo parzialmente fruibile o non svolto nelle modalità ordinarie.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno vincola solo con riguardo a fatti costitutivi della pretesa che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende a elementi variabili, come le concrete modalità di erogazione del servizio o la misura della riduzione applicabile in un diverso periodo d'imposta.
- In materia di tassa sui rifiuti, l'istituzione e l'attivazione del servizio pubblico di raccolta nell'area interessata comportano, in linea di principio, la debenza del tributo anche se il contribuente provveda autonomamente alla gestione dei propri rifiuti; tale dato, tuttavia, non esclude la possibilità di una riduzione quando il servizio non sia effettivamente reso secondo le modalità dovute nella specifica area.
- L'onere di provare i presupposti per ottenere una riduzione della superficie tassabile o l'esenzione dal tributo incombe sul contribuente, poiché si tratta di un'eccezione rispetto alla regola generale della soggezione all'imposta per chi occupa o detiene immobili nelle zone del territorio comunale.
- Le valutazioni in fatto sulla concreta estensione e sulle modalità del servizio di raccolta rifiuti, se sorrette da motivazione e non specificamente contestate, non sono sindacabili in cassazione perché appartengono al giudice di merito.
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