Cassazione Civile, Ordinanza n. 17790/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un lavoratore, transitato alle dipendenze della società appaltatrice in forza di cessione del contratto di appalto per il servizio di pulizia dei convogli ferroviari, di ottenere una somma una tantum prevista dal CCNL Mobilità Area AF del 20 luglio 2012. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del lavoratore e aveva posto l'onere economico della prestazione, in solidarietà anche sulla committente, ritenendo che l'importo spettasse integralmente a carico del datore di lavoro in forza al momento della previsione collettiva. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., dell'allegato A al CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che la somma una tantum dovesse essere riproporzionata ai soli mesi di servizio effettivamente prestati presso di essa nel periodo di riferimento, e non gravare per intero su un solo datore, anche per periodi lavorati alle dipendenze di precedenti appaltatrici. Ha inoltre contestato la sussistenza di un vincolo di solidarietà rispetto alle precedenti imprese appaltatrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'una tantum collegata alla vacanza contrattuale ha natura strutturalmente correlata alla prestazione lavorativa e serve a coprire il periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo, sicché deve essere riproporzionata ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. Non è quindi corretto addossare integralmente l'intero importo al datore di lavoro in carica al momento del rinnovo per periodi di lavoro svolti presso precedenti datori, in assenza di una diversa previsione negoziale espressa. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda originaria del lavoratore. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale e per la presenza di orientamenti contrastanti nei giudizi di merito.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla solidarietà passiva, ma ritenuta non idonea, nel caso concreto, a giustificare l'imputazione integrale dell'una tantum al solo datore in carica al momento del rinnovo in mancanza di una previsione negoziale specifica.
Richiamati come criteri di interpretazione del contratto collettivo; la Corte accoglie l'interpretazione che valorizza il testo letterale e la funzione della prestazione, insieme al criterio del riproporzionamento previsto dalle parti collettive.
allegato A CCNL Mobilità del 2012
corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”
La previsione è letta come indice della necessaria proporzione dell'importo ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo di riferimento.
art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
È ritenuto sostanzialmente irrilevante nel caso concreto perché, secondo la sentenza, non applicabile alla società ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato per affermare il sindacato di legittimità sulla violazione dei criteri di interpretazione contrattuale collettiva, equiparata alla violazione di norme di diritto.
art. 384, secondo comma, ultima parte c.p.c.
Usato come base per decidere la causa nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'indennità una tantum collegata alla vacanza contrattuale ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e, salvo diversa previsione negoziale, deve essere riproporzionata in relazione ai soli mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento.
- Non è consentito addossare integralmente al datore di lavoro in forza al momento del rinnovo del contratto collettivo l'importo dell'una tantum anche per periodi nei quali il lavoratore abbia prestato attività alle dipendenze di precedenti datori, se la fonte collettiva non prevede espressamente tale imputazione integrale.
- Nell'interpretazione del contratto collettivo occorre valorizzare il dato letterale e la funzione economico-sociale della clausola, coordinandoli con le espressioni che impongono il pagamento 'in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento'.
- Quando la controversia investe solo la corretta interpretazione della disciplina collettiva e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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