Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6703/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Ha articolato tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione e carenze motivazionali (tra cui mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti, recepimento acritico dell'informativa, mancata valutazione degli elementi favorevoli e dell'adeguatezza della misura); 2) violazione del principio del bis in idem con riferimento al capo 13, per sovrapposizione con fatti già giudicati (coltivazione e detenzione di cocaina con esiti processuali differenti); 3) vizio di motivazione sul pericolo di recidiva e sull'adeguatezza della misura, per non avere considerato le circostanze difensive (tempo trascorso, attività lavorativa, difficile situazione personale, assunzione di stupefacenti, disponibilità dei familiari a supporto). Sono state inoltre depositate circostanze sopravvenute non dedotte al Tribunale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i fatti sopravvenuti non dedotti in sede di merito escano dal perimetro cognitivo della Corte e debbano essere valutati dal giudice che procede. Il primo motivo è stato dichiarato generico; il secondo e il terzo motivi sono stati ritenuti inammissibili perché la Corte non può rivedere la valutazione di merito sugli elementi di fatto e sulle esigenze cautelari se non in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, elementi che non emergono dall'ordinanza impugnata. Il Tribunale aveva ricostruito il contesto, il ruolo del ricorrente, la non occasionalità delle condotte e il rischio di recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), capo indicato come ad 73

    ad 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    I fatti contestati sono qualificati nell'ambito della normativa sugli stupefacenti; la disposizione è utilizzata per inquadrare le condotte contestate e la rilevanza penale delle quantità e modalità emerse.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento al criterio dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte valuta che la loro esistenza sia questione di merito valutabile dal giudice e sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione): la Corte ricorda che la valutazione della sussistenza di tali esigenze è rimessa al giudice del merito salvo specifici vizi di motivazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto o nel ricalcolo del "peso" degli indizi: può censurare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Fatti sopravvenuti e circostanze non dedotte davanti al giudice di merito esulano dal sindacato di legittimità e devono essere proposti nuovamente al giudice che procede per una nuova valutazione cautelare.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare in cassazione occorre formulare censure concrete e specifiche, individuando vizi motivazionali chiari o errori di diritto; critiche generiche o la semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate sono inammissibili.
  • La contestazione del bis in idem richiede una rigorosa comparazione giuridico-fattuale: è necessario dimostrare l'identità della fattispecie e l'effettiva sovrapposizione, non basta l'apparente similitudine degli eventi.
  • Quando si vuole ottenere un alleggerimento della misura cautelare è essenziale documentare e far valutare al giudice di merito circostanze favorevoli concrete (es. stabile attività lavorativa, supporto familiare, percorso terapeutico) già in sede di riesame, perché la cassazione non è luogo per introdurre elementi nuovi.
  • Se il giudice di merito ha adeguatamente motivato il rischio di recidiva e la non occasionalità delle condotte, la misura detentiva difficilmente sarà annullata in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.