Cassazione Penale, Sentenza n. 46898/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che, in esecuzione di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, ha riesaminato le fonti probatorie e ha riqualificato la fattispecie in "mera partecipazione" al sodalizio di tipo 'ndranghetista (capo Q), confermando la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione residui: mancata conformità del giudice di rinvio al dictum della Cassazione, persistenza di lacune sulla collocazione temporale delle dichiarazioni dei collaboratori, identificazione non provata dei "compari" nelle intercettazioni, utilizzo di risultanze sopravvenute (CD) e mancata verifica dell'incidenza di tali elementi sulla prova di resistenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente esaminato e collocato temporalmente le dichiarazioni dei collaboratori, abbia motivato in modo non manifestamente illogico la rilevanza delle captazioni e degli altri elementi (anche incrociandoli con precedenti condanne e risultanze di altri procedimenti), e abbia legittimamente riqualificato la condotta in partecipazione al sodalizio, escludendo la posizione apicale e il concorso esterno. La Corte ha inoltre affermato che il giudice di rinvio, pur vincolato al principio di diritto indicato dalla Cassazione, può rinnovare la valutazione delle stesse censure e acquisire elementi sopravvenuti nel giudizio di riesame; il ricorso non ha dimostrato l'incidenza decisiva dell'eventuale inutilizzabilità del CD. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e nessuna immediata rimessione in libertà; disposti adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Regola i poteri e i limiti del giudice di rinvio in caso di annullamento con rinvio; il giudice del riesame deve uniformarsi al principio di diritto della Cassazione ma può rivalutare le censure nel perimetro indicato dalla sentenza rescindente
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; nel provvedimento la posizione dell'indagato è stata ricondotta a partecipazione (non apicale né in concorso esterno) a tale associazione
artt. 99, 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma (contestazione originaria)
Riferimento ai capi di imputazione provvisori che motivarono l'applicazione della misura cautelare iniziale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti dell'impugnazione nel giudizio di rinvio e dei motivi richiamabili nell'originaria impugnazione
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norma relativa all'utilizzabilità di atti procedurali/prove in materia cautelare; nel caso si è discusso l'utilizzabilità di sopravvenienze probatorie (CD) nel riesame
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti successivi alla decisione cautelare (es. comunicazioni in caso di permanenza della misura)
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve seguire il principio di diritto indicato ma può rivalutare integralmente le censure nel perimetro indicato dalla sentenza rescindente; non è obbligato a ripetere pedissequamente il percorso motivazionale precedente se fornisce un nuovo ragionamento coerente
- La collocazione temporale delle dichiarazioni dei collaboratori è cruciale per la valutazione della gravità indiziaria: il giudice deve esplicitare come tali dichiarazioni si riferiscano a condotte compatibili con la contestazione nel tempo
- Per l'identificazione di soggetti nelle intercettazioni il giudice deve motivare l'accostamento (incrociando elementi dichiarativi e risultanze processuali) e spiegare perché riferimenti generici si riferiscano a persone determinate
- L'acquisizione di nuove risultanze in sede di riesame è ammessa, ma la parte che ne contesta l'utilizzabilità deve indicare quale sarebbe l'effetto della loro esclusione sulla "prova di resistenza" per dimostrare l'insufficienza delle rimanenti prove
- La riqualificazione provvisoria della fattispecie (es. da posizione apicale a mera partecipazione) è possibile se il giudice del riesame offre motivazione adeguata e coerente rispetto agli elementi probatori complessivi
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