Cassazione Penale, Sentenza n. 46626/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alla mancata indicazione della sorte della sospensione condizionale della pena dopo l'applicazione della disciplina della continuazione. In particolare si osserva che la sospensione era stata concessa in tre delle pronunce di cognizione e che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può concedere o valutare l'estensione della sospensione quando ciò consegue al riconoscimento della continuazione; la Corte d'Appello invece non ha valutato né motivato se il beneficio dovesse estendersi alla pena complessiva ovvero essere revocato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha rilevato l'omissione motivazionale in ordine alla sospensione condizionale della pena (la Corte d'Appello non ha valutato né motivato la revoca o l'estensione del beneficio già concesso in sede di cognizione) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello de L'Aquila affinché riesamini, alla luce dei principi richiamati, se la pena rideterminata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. debba fruire o meno della sospensione condizionale.
Norme richiamate
il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena "quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione"
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale anche in conseguenza del riconoscimento della continuazione; implica che, in sede esecutiva, il giudice debba valutare se estendere o revocare il beneficio già concesso in cognizione
art. 671 cod. proc. pen. comma 2
la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna
Fissa il limite quantitativo della pena complessiva determinata in sede esecutiva, precludendo aumenti superiori alla somma delle pene preesistenti
Riferimento ai limiti sostanziali per la concessione della sospensione condizionale (la Corte osserva che la pena complessiva rideterminata non ha oltrepassato i limiti previsti dalla normativa penale rilevante)
Massime di principio
- Quando in sede di esecuzione si applica la continuazione, il giudice dell'esecuzione non revoca automaticamente la sospensione condizionale già concessa: deve esprimere una valutazione motivata su se estendere o revocare il beneficio
- La sospensione condizionale può essere concessa in sede esecutiva anche se non era stata riconosciuta in tutte le pronunce aggregate, perché la pluralità di condanne si considera ai fini sanzionatori come condanna unica
- Il potere di concedere la sospensione in esecuzione è limitato dal divieto di superare la somma delle pene inflitte (art. 671, comma 2) e dai limiti sostanziali previsti dal codice penale (es. art. 163 e ss.); se la pena complessiva non supera tali limiti, la revoca del beneficio richiede specifica motivazione
- Se il giudice della cognizione ha espressamente negato la sospensione, il giudice dell'esecuzione non può poi estenderla; viceversa, in presenza di concessioni pregresse il giudice dell'esecuzione deve valutare caso per caso la meritevolezza del beneficiario
- L'omessa valutazione motivata sulla sospensione condizionale integra vizio di motivazione tale da giustificare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
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