Sentenza del 21/01/2015 n. 1015 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato il 18 febbraio 2006 un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relative al 2002, oltre sanzioni e interessi. Contestava l’omessa regolarizzazione e fatturazione dei costi e dei ricavi che, secondo l’Ufficio, il Consorzio avrebbe dovuto ribaltare sui consorziati: sia i costi specifici delle commesse, sia i costi generali di gestione. L’Ufficio riteneva che il Consorzio avesse operato una compensazione occulta tra costi e ricavi, in violazione degli obblighi di fatturazione e della natura mutualistica e non lucrativa del consorzio. Il contribuente sosteneva invece che il Consorzio agisse quale mandatario senza rappresentanza, fatturando ai committenti e ricevendo fatture dalle consorziate esecutrici; l’eventuale riparto delle spese generali richiedeva inoltre una decisione secondo lo statuto. Eccepiva anche la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. In Cassazione l’Agenzia contestava, con il primo motivo, che il mancato rispetto del termine comportasse la nullità dell’accertamento; con gli altri due motivi criticava la valutazione della CTR sulla contabilità consortile, sugli obblighi di ribaltamento e sulla qualificazione della trattenuta come provvigione per il mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: quando è applicabile l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l’emissione dell’avviso prima dei sessanta giorni è illegittima e comporta la nullità, salvo specifiche ragioni di urgenza effettivamente sussistenti e provate dall’Ufficio. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, relativi al merito della contabilizzazione e degli obblighi di fatturazione, senza decidere tali questioni. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a P. F. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge; le spese dei gradi di merito sono state compensate. La decisione della CTR, che aveva accolto il ricorso del contribuente e respinto l’appello dell’Agenzia, è rimasta ferma.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine tutela il contraddittorio del contribuente e deve decorrere dal rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni. L’accertamento emesso prima della scadenza è illegittimo, a meno che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la cui effettiva sussistenza nel caso concreto e al momento dell’emissione deve essere provata dall’Ufficio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia per dedurre in Cassazione la violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha esaminato il primo motivo in questi termini e ha dichiarato assorbiti gli altri due.
Massime di principio
- Quando ricorrono i presupposti dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l’Ufficio deve attendere sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura delle verifiche prima di emettere l’accertamento.
- L’emissione anticipata determina l’illegittimità dell’atto, salvo una specifica urgenza effettiva; non basta una giustificazione astratta o la sola indicazione formale di ragioni di urgenza.
- Il termine e il contraddittorio endoprocedimentale sono garanzie sostanziali di partecipazione del contribuente, funzionali a una decisione impositiva informata e al corretto esercizio della potestà tributaria.
- Se una ragione autonoma è sufficiente a confermare l’annullamento dell’accertamento, le ulteriori censure sul merito possono restare assorbite e non costituiscono una decisione della Corte sulle questioni sottostanti.
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