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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34100/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Durdevic impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (eventi del 22/11/2018 a San Bonifacio) inflitta dal Tribunale di Verona (pena di 4 mesi, rito abbreviato), deducendo: 1) violazione di legge per mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli già giudicati con sentenza n. 854/2016 del Tribunale di Bolzano (fatti del 7/5/2016 al Brennero), per presunta sistematicità e brevità del periodo; 2) vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva specifica, lamentando che la Corte non aveva adeguatamente motivato il mancato ingresso nell'art.133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva correttamente escluso la continuazione perché, oltre all'identità della norma, mancava un disegno criminoso unitario (un episodio collegato a manifestazioni preordinate vs. episodio estemporaneo durante un controllo). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere nuovo rispetto al gravame (non dedotto in sede di appello), richiamando il principio per cui in Cassazione non possono essere sollevate questioni non devolute al giudice di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in quanto parte della qualificazione del reato contestato; la sentenza origina dall'accertamento della responsabilità per i reati indicati, senza che tale norma abbia inciso sul tema della continuazione tra fatti distinti.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che sanziona la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per i fatti commessi il 22/11/2018 (spinta ai militari nel corso di un controllo)

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che disciplina il giudizio sulle circostanze attenuanti e la loro quantificazione; il ricorrente censurava la mancata motivazione sulla equivalenza tra attenuanti e recidiva, ma tale censura non è stata esaminata in Cassazione perché non dedotta in sede di gravame.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; le parti hanno depositato conclusioni scritte in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio per cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni che il giudice di appello non ha esaminato perché non devolute alla sua cognizione; applicato per escludere il secondo motivo del ricorso poiché non sollevato in appello.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alle spese processuali.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati è necessario dimostrare non solo l'identità della norma violata, ma l'esistenza di un disegno criminoso unitario o una programmazione comune; fattispecie occasionali successive non bastano.
  • In Cassazione non è possibile sollevare questioni che non siano state dedotte in sede di gravame: i motivi non proposti in appello risultano inammissibili per carenza di devoluzione.
  • Le censure generiche o che non esplicitano elementi di fatto o diritto su cui fondare la doglianza possono essere dichiarate manifestamente infondate e quindi inammissibili.
  • Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva deve essere adeguatamente motivato in sede di appello perché possa essere sindacato in Cassazione; la mancanza di deduzione in appello impedisce il riesame.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le disposizioni che consentono la trattazione scritta (es. art. 23, comma 8, d.l. 137/2020) permettono di decidere senza discussione orale se non richiesta dalle parti, con deposito di conclusioni scritte.

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