Cassazione Civile, Ordinanza n. 37938/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il curatore del fallimento di una società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva richiesto una maggiore imposta di registro, pari a euro 485.535,46, relativa a un atto di compravendita del 14 dicembre 2010 avente ad oggetto l’attività commerciale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo non provato il perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del secondo grado. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 330 c.p.c., 17 d.lgs. 546/1992 e 291 c.p.c., lamentando che, ove la notificazione dell’appello fosse risultata viziata, la CTR avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica anziché dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che dagli atti emergeva l’avviso di ricevimento della raccomandata attestante l’avvenuta notifica dell’atto di appello presso lo studio del curatore del fallimento. Ha quindi osservato che, se la CTR aveva inteso ravvisare un vizio perché la notifica non era stata eseguita presso il procuratore domiciliatario, si sarebbe trattato di nullità e non di inesistenza della notifica. In tale ipotesi il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre d’ufficio la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., non essendo intervenuta alcuna sanatoria per mancata costituzione della parte intimata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma la cui violazione è stata dedotta per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti nel processo tributario.
In caso di nullità della notificazione dell’impugnazione, il giudice deve disporne d’ufficio la rinnovazione, salvo sanatoria per costituzione dell’intimato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma del vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.
Richiamato per affermare che la nullità della notifica si sana ex tunc se la parte intimata si costituisce in giudizio.
Citatо quanto alla trattazione camerale e alla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello eseguita alla parte personalmente e non al procuratore nel domicilio dichiarato o eletto non determina inesistenza della notifica, ma nullità.
- Quando la notificazione dell’impugnazione è nulla, il giudice deve ordinare d’ufficio la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la nullità sia sanata dalla costituzione della parte destinataria.
- La dichiarazione di inammissibilità dell’appello per asserito difetto di prova della notifica è erronea se dagli atti risulta comunque la ricezione dell’atto da parte del destinatario o un vizio sanabile della notificazione.
- La mancata costituzione dell’intimato esclude la sanatoria della nullità della notificazione, imponendo la rinnovazione dell’atto anziché la chiusura in rito del gravame.
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