Sentenza n. 375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7514/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la rettifica della graduatoria concorsuale, nonché la rettifica della graduatoria nella parte in cui non riconosceva la riserva di posti per persone disabili
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva partecipato a un concorso pubblico aggregato per 485 posti di operatore sociosanitario, chiedendo il riconoscimento della riserva prevista per il diritto al lavoro delle persone disabili. Aveva impugnato la rettifica della graduatoria, lamentando il mancato riconoscimento della riserva. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché non era stata impugnata anche l'originaria graduatoria, già lesiva. In appello, l'interessato ha contestato tale statuizione sostenendo che l'avvio, da parte dell'amministrazione, di un procedimento di riesame dell'originaria graduatoria rendeva incerto e precario il relativo contenuto e faceva venir meno l'interesse a impugnarla autonomamente. Nel merito ha dedotto che la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione circa il possesso del titolo di riserva fosse sufficiente, che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare il requisito o richiedere la documentazione mancante e che avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Sono stati inoltre prospettati, in via difensiva, eventuali invii successivi della documentazione e possibili malfunzionamenti della piattaforma telematica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello limitatamente alla statuizione di inammissibilità. Ha ritenuto che l'avvio del procedimento di riesame dell'originaria graduatoria avesse determinato una situazione di obiettiva incertezza sul contenuto e sugli effetti dell'atto lesivo, tale da giustificare l'applicazione dell'errore scusabile ai fini dell'individuazione o della riedizione del provvedimento da impugnare. Ha inoltre ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione della graduatoria rettificata avrebbe imposto all'amministrazione di formulare una nuova graduatoria conforme al riconoscimento della riserva, non già di riesumare la precedente. Nel merito, tuttavia, ha respinto le censure. Il bando, non impugnato, imponeva di allegare alla domanda, in formato PDF, la documentazione comprovante i titoli di precedenza o preferenza, prevedendo la decadenza dai benefici in caso di mancata produzione. La lettura congiunta delle disposizioni del bando rendeva chiaro che la documentazione doveva essere allegata quando il candidato intendesse ottenere la relativa riserva o preferenza. La mera dichiarazione del possesso del requisito non poteva sostituire l'obbligo documentale, né sussisteva un obbligo di soccorso istruttorio. Il riesame disposto in sede cautelare aveva inoltre confermato che il candidato non aveva prodotto la documentazione né con la domanda né nel corso della procedura; eventuali produzioni successive sarebbero comunque state tardive rispetto al termine decadenziale. Il ricorso di primo grado è stato pertanto respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 del bando di concorso
documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
La disposizione imponeva di allegare alla domanda la documentazione comprovante il titolo di precedenza o preferenza, ove necessario, a pena di non valutazione o decadenza dai benefici; l'onere documentale non poteva essere sostituito dalla mera dichiarazione del requisito.
art. 4 del bando di concorso
l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i, allegando, ove necessario, la documentazione probatoria
Letta congiuntamente all'art. 5 del bando, la clausola rendeva necessario allegare la documentazione quando il candidato intendesse avvalersi del titolo nella graduatoria.
art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. 487/1994
La disposizione è richiamata dal bando quale fonte dei titoli di precedenza e preferenza da dichiarare e documentare.
La dichiarazione sostitutiva resa dal candidato non è stata ritenuta sufficiente a superare lo specifico obbligo di allegazione documentale previsto dal bando.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
La riserva invocata dal candidato doveva essere dichiarata e documentata secondo le modalità e il termine stabiliti dal bando.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione avvia il riesame dell'atto lesivo e ciò rende obiettivamente incerto il contenuto o la stabilità del provvedimento da impugnare, tale situazione può giustificare l'errore scusabile in ordine all'individuazione o alla riedizione dell'atto lesivo.
- L'impugnazione di una graduatoria rettificata conserva un'utilità concreta quando l'eventuale accoglimento imporrebbe all'amministrazione di riformulare la graduatoria tenendo conto della posizione del ricorrente, anche se non è stata impugnata l'originaria graduatoria.
- Quando il bando di concorso impone, a pena di non valutazione o decadenza, l'allegazione della documentazione comprovante un titolo di riserva o di preferenza, la mera dichiarazione sostitutiva del possesso del requisito non sostituisce l'onere documentale.
- Il soccorso istruttorio non è dovuto per colmare la mancata produzione di un documento che il bando prescriveva di allegare entro un termine decadenziale quale condizione per fruire del beneficio concorsuale.
- La produzione della documentazione relativa al titolo di riserva dopo il termine decadenziale stabilito dal bando non può validamente fondare la pretesa al riconoscimento del beneficio, anche se il requisito è stato dichiarato nella domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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