Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2536/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il sequestro preventivo dell'autovettura BMW FG626LG contestando: 1) la mancata esistenza del vincolo pertinenziale del veicolo rispetto al reato (sosteneva che l'uso dell'auto era occasionale e non strumentale al traffico di stupefacenti, senza modifiche strutturali del mezzo); 2) l'assenza del periculum in mora e delle esigenze cautelari (anche perché l'indagato era in carcere); 3) il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre sostenuto che il veicolo era legittimamente di sua proprietà e doveva essere restituito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il terzo che contesta il sequestro preventivo possa, in sede di merito e di legittimità, dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato, non potendo contestare i presupposti cautelari (quali la pertinenzialità o il periculum) come ha invece fatto il ricorrente. Il ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare la titolarità effettiva o l'assenza di collegamenti concorsuali con l'indagato, né ha confutato in modo specifico il percorso motivazionale del Tribunale del riesame, il quale aveva documentato elementi indicativi di fittizia intestazione e di utilizzi del veicolo riconducibili all'indagato Laze. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73, comma 1

    Norma sul possesso/detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; il veicolo era collegato a un reato previsto da questa disposizione (detenzione/trasporto di cocaina).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 80, comma 1

    Aggravante prevista per i delitti in materia di stupefacenti, richiamata per contestare maggior gravità dell'illecito e giustificare misure cautelari patrimoniali più incisive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019 (Pica), Rv. 276700

    Giurisprudenza che stabilisce il principio per cui il terzo che impugna un sequestro preventivo può dedurre solo la propria titolarità o la non partecipazione al reato, non potendo contestare i presupposti della misura cautelare.

  • Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016 (Tessarolo), Rv. 268070

    Conferma che il terzo deve dimostrare l'assenza di relazioni di collegamento con l'indagato, valutabili in termini di concorso nel reato, per ottenere la restituzione del bene.

  • Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 (Ruci), Rv. 267611

    Sottolinea che la manifesta infondatezza dell'impugnazione e il mancato confronto con l'iter motivazionale portano all'inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione della responsabilità o della colpa nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpevole il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ciò non ha evitato l'applicazione delle conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • Quando un terzo impugna un sequestro preventivo il suo ambito di intervento è limitato: deve provare la propria titolarità effettiva o la totale estraneità al reato (assenza di qualsiasi rapporto di concorso). Non può, in via primaria, contestare i presupposti cautelari (pertinenzialità, periculum) che spettano alla valutazione del giudice.
  • È necessario confrontarsi specificamente e punto per punto con le argomentazioni motivate dell'ordinanza impugnata: la mera contestazione astratta dei presupposti cautelari senza provare il proprio diritto sul bene è destinata all'inammissibilità.
  • Prove concrete di fittizia intestazione o di utilizzi ripetuti del bene da parte dell'indagato (anche attraverso comportamenti analoghi riguardanti veicoli correlati) rafforzano la valutazione di pertinenzialità e la legittimità del sequestro preventivo.
  • La semplice custodia cautelare dell'indagato in carcere non è di per sé sufficiente ad escludere il pericolo di reiterazione o di aggravamento e dunque non invalida automaticamente la misura cautelare patrimoniale.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o che non si confronta con le motivazioni del giudice può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare attentamente la fondatezza e la strategia processuale prima di impugnare.
  • In situazioni analoghe, il miglior approccio per il proprietario terzo è raccogliere e produrre documentazione probatoria chiara (titoli di proprietà, documentazione di uso esclusivo, assenza di consegne/cedimenti a terzi, prove della mancata disponibilità del veicolo da parte dell'indagato) volta a dimostrare l'assenza di rapporti con l'indagato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.