Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma del 27/04/2021 sostenendo la mancata motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili: lamentava che la Corte non avrebbe considerato le doglianze difensive né la richiesta di assoluzione formulata dall'imputata dopo che il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici/giuridici sulla conferma delle statuizioni civili, basandosi sull'accertamento dell'impossessamento illegittimo da parte dell'imputata di divise, farmaci e materiale sanitario appartenenti all'ospedale e contabilizzati. Ha inoltre ritenuto irrilevanti la mancata denuncia di furto da parte dell'ASL e il fatto che l'imputata non avesse accesso all'armadietto dei farmaci, poiché risultava comunque l'illegittimo possesso e la destinazione d'uso diversa rispetto al rapporto di lavoro. In applicazione del principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 182/2021, la Corte ha operato un accertamento di natura civilistica senza vagliare la responsabilità penale. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.510 oltre accessori).
Norme richiamate
Il reato contestato era quello previsto dall'art. 314 c.p. (peculato): la Corte ha però constatato che, pur essendo intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, gli elementi materiali concernenti l'impossessamento illegittimo di beni dell'ente ospedaliero erano stati accertati e tali elementi hanno fondato le statuizioni civili.
Sentenza Corte costituzionale n. 182 del 2021
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel decidere sulle richieste risarcitorie della parte civile, la Corte d'appello o la Corte di cassazione devono limitarsi a un accertamento di natura civilistica (sugli elementi costitutivi dell'illecito civile) e non possono svolgere un riesame della responsabilità penale.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità della ricorrente nella proposizione del ricorso; ha condotto alla decisione di irrogare la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza totale di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la sentenza dispone l'inoltro agli uffici competenti per l'esecuzione delle relative formalità.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce la conferma di statuizioni civili se, con adeguata motivazione, sono accertati gli elementi civilistici dell'illecito (es. impossessamento di beni altrui).
- In cassazione i motivi vanno proposti in modo specifico e non generico: deduzioni generiche sulla mancata motivazione determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la controversia riguarda risarcimenti civili collegati a fatti penali, la valutazione da parte delle Corti d'appello e di legittimità è limitata agli elementi idonei a fondare la responsabilità civile, senza riesame della responsabilità penale (principio da Corte costituzionale n. 182/2021).
- La mancata denuncia di furto o l'assenza di accesso a locali di stoccaggio non escludono automaticamente la responsabilità civile se è provato l'illegittimo possesso e l'uso dei beni per fini estranei al rapporto di lavoro.
- Proporre ricorso infondato o basato su censure generiche comporta il rischio di condanna alle spese e, in casi ritenuti colposi, al versamento alla cassa delle ammende.
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