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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07794/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna per furto aggravato già pronunciata in primo grado e confermata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva il vizio di motivazione per travisamento della prova in punto di responsabilità, contestando l'affermazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure inammissibili perché generiche, sostanzialmente in fatto e ripetitive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. La sentenza impugnata era fondata, secondo la Corte, su immagini acquisite agli atti che confermavano la materialità del fatto e sull'identificazione dell'autore, riconosciuto senza incertezze dall'ispettore di polizia verbalizzante, anche considerando che l'imputato risultava l'unico soggetto ripreso nei pressi del luogo del reato.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    La fattispecie sostanziale oggetto del giudizio è il furto aggravato, richiamato come reato per cui è stata confermata la condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione per travisamento della prova non è deducibile in cassazione quando si risolve in censure generiche, meramente fattuali o reiterative di questioni già valutate e respinte dal giudice di merito.
  • La sentenza di merito è adeguatamente motivata quando valorizza un compendio probatorio specifico, come immagini acquisite agli atti e riconoscimento dell'autore del reato da parte dell'operante di polizia, per affermare sia la materialità del fatto sia l'identificazione dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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