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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31680/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contestando un presunto errore di fatto e omissione di decisione su un motivo relativo al capo 34 dell'imputazione. Il ricorrente lamenta la 'assoluta mancanza di motivazione' (anche grafica) rispetto alla condanna per il capo 34, sostenendo che tale capo fosse disconnesso dalle altre imputazioni e avrebbe potuto dar luogo a separato procedimento; chiede l'annullamento della condanna per il capo 34 e, conseguentemente, la conferma o la declaratoria di prescrizione solo per i capi 31 e 32. Segnala inoltre incongruenze tra dispositivo e motivazione riguardo al capo 33 e sostiene che i capi 35 e 36 non lo riguardassero.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico, aspecifico e non autosufficiente. La Corte ha ritenuto che la sentenza di cassazione aveva analiticamente esaminato i motivi e che la doglianza sul capo 34 costituiva motivo nuovo introdotto nella memoria conclusiva e in udienza, non dedotto nel ricorso per cassazione originario, per cui non poteva essere esaminata con il rimedio ex art. 625-bis. La Corte ha richiamato i criteri restrittivi dell'art. 625-bis: il rimedio è ammesso solo per errori di percezione dei fatti, chiari, direttamente desumibili dagli atti di legittimità e decisivi per l'esito; non è consentito usare lo strumento per ampliare l'ambito del petitum o per riesaminare valutazioni di merito. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è applicabile solo per errori di fatto consistenti in travisamento o omissione di atti nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, quando tali errori siano chiaramente percepibili, decisivi per l'esito e non già questioni di merito o motivazionali non tempestivamente dedotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di motivazione sintetica nei ricorsi, con la necessità di indicare i motivi nei termini strettamente necessari per la decisione.

  • art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve enunciare i capi o punti della decisione impugnata che si intendono censurare; i nuovi motivi introdotti in seguito che non rientrano nel petitum originario sono inammissibili.

  • art. 395, n. 4 cod. proc. civ. (richiamato)

    Parametro richiamato per definire il tipo di errore di fatto censurabile: esistenza o inesistenza di fatti la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita negli atti.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e richiede la dimostrazione di un errore di percezione dei fatti chiaro, diretto dagli atti di legittimità e decisivo per la decisione; non può essere usato per sollevare questioni di merito o carenze motivazionali generiche.
  • Motivi nuovi introdotti nella memoria conclusiva o in udienza che non risultano dall'originario atto di impugnazione in cassazione sono, di norma, inammissibili; le censure devono essere tempestivamente formalizzate nell'atto principale.
  • La mera asserzione generica di 'mancanza di motivazione' rispetto a un capo di imputazione è inammissibile se non accompagnata da indicazione precisa di quale omissione o errore percettivo sussista negli atti di legittimità.
  • Il dispositivo va interpretato alla luce della motivazione: apparente discordanza tra dispositivo e corpo motivazionale può essere chiarita dalla lettura completa della motivazione; non è sufficiente un'interpretazione isolata del dispositivo per fondare un ricorso straordinario.
  • Chi propone rimedi processuali residuali deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria se il rimedio è dichiarato infondato o inammissibile.

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