Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01360/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia che aveva rigettato, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. alle pene irrogate con più sentenze irrevocabili. In particolare, la domanda mirava a collegare i reati giudicati con sentenza irrevocabile del 25/05/2019 con quelli decisi con sentenza irrevocabile dell'ottobre 2020, già ritenuti in continuazione con altri reati definiti con sentenze irrevocabili del 06/04/2018 e del 24/02/2018. Con il ricorso sono stati dedotti erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la comunanza dell'indole dei reati dovesse prevalere e che la distanza temporale tra i fatti fosse stata valutata in modo non corretto. La Corte ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva valorizzato non solo l'analogia dei reati, ma anche le modalità concrete dei fatti e la distanza temporale, escludendo il medesimo disegno criminoso con un ragionamento coerente con i criteri già applicati in cognizione.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma posta a base dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il cui rigetto è stato confermato.

  • art. 81 c.p.

    disciplina del reato continuato invocata dal ricorrente; la Corte richiama la necessità di verificare il medesimo disegno criminoso alla luce anche delle modalità concrete dei fatti e della distanza temporale.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 671 c.p.p. sull'applicazione della continuazione, la verifica del medesimo disegno criminoso non può fondarsi sul solo richiamo alla identità o omogeneità dell'indole dei reati, ma richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità dei fatti e della loro collocazione temporale.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre argomenti generici o meramente assertivi alla motivazione del giudice di merito è inammissibile quando non si confronta specificamente con le ragioni logiche e puntuali poste a base del provvedimento impugnato.
  • In sede di controllo di legittimità sulla decisione relativa alla continuazione, la Corte non rivaluta liberamente il merito, ma verifica soltanto la coerenza e la logicità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito nell'escludere o ammettere il medesimo disegno criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.