Cassazione Civile, Ordinanza n. 18576/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006, determinando sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base di incrementi patrimoniali derivanti da compravendite di immobili e azioni e dalla disponibilità di un'autovettura, ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. Il contribuente aveva sostenuto che le spese contestate fossero state sostenute grazie a risorse economiche della moglie e, più in generale, del nucleo familiare. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo non provata la provenienza liberale di tali somme. In appello, però, la CTR aveva accolto il gravame ritenendo sufficiente la mera produzione delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi e valorizzando la complessiva capacità reddituale familiare, senza pretendere una specifica prova documentale del passaggio delle risorse dalla disponibilità del coniuge a quella del contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 143, comma 2, c.c., 215 c.c., 2967 c.c. e 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, per vincere la presunzione derivante dall'accertamento sintetico, non basta dimostrare la mera esistenza di redditi del coniuge o la loro astratta idoneità a sostenere le spese, ma occorre provare, con idonea documentazione e anche in via presuntiva, che tali somme siano state effettivamente nella disponibilità del contribuente per un tempo apprezzabile e siano state concretamente impiegate per gli esborsi contestati; secondo l'Ufficio, la sentenza d'appello aveva illegittimamente trattato i redditi del coniuge come un semplice serbatoio economico disponibile per il marito, presupponendone l'integrale utilizzo per le spese da lui sostenute.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria del contribuente deve consistere nella dimostrazione documentale dell'esistenza, dell'entità e della durata del possesso di redditi ulteriori, esenti o soggetti a ritenuta, oppure della loro effettiva riferibilità alle spese contestate; non è sufficiente allegare la sola esistenza di redditi del coniuge o il rapporto familiare. La Corte ha precisato che la prova può essere data anche con strumenti semplici, come bonifici bancari, estratti conto o scritture private con data certa, purché consentano di tracciare il passaggio delle somme e di verificare che, esauriti gli obblighi familiari, vi sia stata una disponibilità economica idonea a finanziare le spese. Poiché la CTR aveva escluso erroneamente la necessità di tale prova documentale e aveva accolto l'appello del contribuente sulla base della sola posizione reddituale familiare, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva, ma ammette prova contraria documentale del contribuente circa l'esistenza, entità e durata del possesso di redditi ulteriori o la minore capacità contributiva effettiva; non basta la mera disponibilità astratta di somme
richiamato dalla CTR per valorizzare la solidarietà materiale tra coniugi, ma la Corte precisa che il vincolo coniugale non elimina l'onere di provare il concreto passaggio delle risorse utili a sostenere le spese contestate
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione nella motivazione della Corte
richiamato nel motivo di ricorso; nel testo è evidente il riferimento all'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, applicato dalla Corte per affermare che grava sul contribuente la dimostrazione dei fatti impeditivi o riduttivi della maggiore capacità contributiva accertata
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto un accertamento sintetico del reddito, il contribuente che voglia superare la presunzione fiscale non può limitarsi a dimostrare l'esistenza di ulteriori redditi in capo a un familiare o la loro astratta idoneità a sostenere le spese contestate, ma deve fornire elementi documentali o comunque oggettivi che rendano plausibile il concreto impiego di tali risorse per finanziare gli esborsi oggetto di accertamento.
- La prova contraria all'accertamento sintetico deve essere ancorata a dati oggettivi di tipo quantitativo e temporale: occorre dimostrare non solo l'entità delle somme disponibili, ma anche la durata del loro possesso e la loro effettiva riferibilità alla capacità di spesa del contribuente.
- Il rapporto di coniugio e la complessiva posizione reddituale del nucleo familiare possono rilevare ai fini della ricostruzione della capacità contributiva, ma non sostituiscono la prova del passaggio delle risorse nella disponibilità del soggetto accertato.
- La documentazione richiesta per vincere l'accertamento sintetico non deve necessariamente assumere la forma dell'atto pubblico di liberalità: sono idonei anche bonifici, estratti conto o scritture private con data certa, purché assicurino tracciabilità e verificabilità del flusso di denaro.
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