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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03813/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia riguarda la divisione ereditaria conseguente alla successione di due genitori, entrambi deceduti in momenti diversi. L'immobile familiare era in comunione tra i coniugi. In primo grado era stata respinta l'eccezione di prescrizione del diritto di uno dei chiamati ad accettare l'eredità del padre, era stata respinta la domanda di usucapione dell'immobile proposta dalla figlia, era stata disposta la divisione secondo quote derivanti dalla duplice successione, l'immobile era stato assegnato alla figlia con addebito del conguaglio e non era stata riconosciuta la compensazione per le spese di ristrutturazione da lei sostenute, mentre era stato riconosciuto un credito in favore dell'altro coerede per l'uso esclusivo del bene. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 476 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che l'accettazione tacita dell'eredità paterna fosse stata affermata solo sulla base della riscossione di un assegno, senza accertarne la natura, poiché la somma avrebbe potuto non essere un credito ereditario, ma un credito proprio degli aventi diritto (come nel caso dei ratei di pensione ex art. 201 d.P.R. 1092/1973); 2) violazione delle norme sul possesso e usucapione, contestando il rigetto della domanda di usucapione e sostenendo di poter sommare il proprio possesso a quello della madre; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 1102 c.c., contestando il riconoscimento del credito del coerede per l'uso esclusivo della casa comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva ritenuto l'accettazione tacita dell'eredità paterna solo per il fatto materiale della riscossione dell'assegno, senza verificare se il pagamento fosse riferibile a un credito ereditario in senso tecnico oppure a un credito spettante iure proprio agli aventi diritto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini le risultanze istruttorie sulla natura del credito riscosso e, di riflesso, sulla configurabilità dell'accettazione tacita. Sono stati invece rigettati il secondo e il terzo motivo: la domanda di usucapione è stata respinta perché il periodo di possesso utile era comunque insufficiente e, dopo la successione della madre, il possesso dei beni ereditari si è consolidato in capo ai coeredi in comunione pro indiviso; quanto al credito per l'uso esclusivo della cosa comune, la Corte ha confermato che il comproprietario che goda del bene oltre i limiti dell'art. 1102 c.c. deve corrispondere agli altri i frutti civili, anche in presenza di domanda giudiziale che manifesti il dissenso all'uso esclusivo.

Norme richiamate

  • art. 476 c.c.

    L'accettazione tacita dell'eredità richiede atti che presuppongano l'acquisto dell'eredità e siano incompatibili con la volontà di rinunciarvi; non basta il mero compimento di un atto se il suo titolo non sia chiaramente ereditario.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dell'atto idoneo a integrare accettazione tacita deve essere valutata alla luce della natura concreta del credito riscosso e dei relativi elementi istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura riguardava l'uso delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, ma la Corte ha ritenuto fondato solo il profilo relativo all'omesso accertamento della natura del credito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti; la Corte ha però rilevato un deficit di indagine sulla qualificazione del credito riscosso.

  • art. 201 d.P.R. 1092/1973

    I ratei di pensione insoluti spettano iure proprio ai soggetti indicati dalla norma e non iure successionis; perciò la loro riscossione non equivale automaticamente ad atto di accettazione dell'eredità.

  • art. 1102 c.c.

    Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di un partecipante, quando non giustificato da titolo e quando gli altri comunisti abbiano manifestato dissenso, può fondare l'obbligo di corrispondere ai coeredi i frutti civili.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'usucapione e al possesso, ma la Corte ha escluso che vi fossero i presupposti per un possesso utile ventennale.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato nella censura sul possesso; la Corte ha escluso che il possesso precedente potesse essere utilmente sommato nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 1144 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate sul possesso, senza che la Corte ne facesse un'applicazione autonoma decisiva.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; nel caso concreto il periodo maturato non raggiungeva il ventennio.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato nel motivo sul possesso/usucapione, ma non decisivo ai fini dell'esito, stante l'insufficienza del tempo di possesso.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura motivazionale è stata rigettata perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente sul credito per l'uso esclusivo del bene comune.

Massime di principio

  • L'atto materiale di riscossione di una somma da parte del chiamato all'eredità non integra automaticamente accettazione tacita dell'eredità: occorre verificare se la somma sia stata percepita a titolo ereditario in senso tecnico oppure iure proprio.
  • Quando il pagamento ricevuto dal chiamato all'eredità potrebbe riferirsi a un credito spettante per legge al soggetto in quanto avente diritto, e non come erede, il giudice deve accertare la concreta natura del credito prima di trarne la conseguenza dell'accettazione tacita.
  • Ai fini dell'usucapione di un bene comune o ereditario, il possesso deve essere utile, continuato e protratto per il tempo richiesto dalla legge; non è sufficiente una ricostruzione che non superi il termine ventennale o che presupponga sommatorie non giustificate tra possessi di soggetti diversi.
  • Alla morte del titolare, il possesso dei beni ereditari si consolida in capo ai coeredi secondo una situazione di comunione pro indiviso, anche se il godimento materiale sia esercitato solo da uno di essi.
  • Il comproprietario che utilizzi il bene comune in via esclusiva oltre i limiti dell'uso consentito dall'art. 1102 c.c. può essere tenuto a corrispondere agli altri partecipanti un'indennità parametrata ai frutti civili, normalmente identificabili nei canoni locativi di mercato quando manchino criteri più adeguati.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaSuccessione legittimaPossessoProprietàImpugnazioni
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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