Cassazione Civile, Ordinanza n. 23436/2021 del 25/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto il suo gravame contro una precedente sentenza del Tribunale di Verona. Il ricorso era articolato in dodici motivi, ma prima dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con il visto dei difensori dei controricorrenti costituiti. La Corte, preso atto della rinuncia e dell'assenza di costituzione di uno degli intimati, ha esaminato solo le conseguenze processuali della rinuncia stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato condanna alle spese, in considerazione dell'atto di rinuncia munito del visto dei difensori dei controricorrenti e della mancata costituzione di uno degli intimati. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
la causa è stata decisa in camera di consiglio secondo la disciplina emergenziale richiamata
legge 18 dicembre 2020, n. 176
conversione del d.l. n. 137/2020, richiamata per la trattazione camerale
disciplina la rinuncia al ricorso; la Corte valorizza la dichiarazione di rinuncia depositata prima dell'adunanza
consente di prendere atto della rinuncia e regola gli effetti processuali, compresa la regolazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che l'ulteriore importo del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e munita del necessario visto dei difensori delle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può escludere la condanna alle spese quando ricorrono le condizioni processuali indicate dalla disciplina codicistica richiamata nel provvedimento.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non opera quando il giudizio si estingue per rinuncia.
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