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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12429/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una critica indeterminata e non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata. Ne sono conseguiti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale, ha rideterminato la pena in due mesi di arresto e 400 euro di ammenda per il reato contestato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che la doglianza è del tutto generica e non si confronta con la sentenza impugnata, la quale aveva già argomentato specificamente sia sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sia sull'insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato contestato all'imputato

  • art. 131-bis c.p.

    la sentenza impugnata aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

  • art. 615 c.p.p.

    non citata

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica e indeterminata della decisione impugnata, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza.
  • La deduzione di vizio di motivazione non è sufficiente se non individua specificamente gli passaggi argomentativi censurati e non spiega perché la motivazione sarebbe illogica o mancante.
  • Quando il giudice di merito ha espressamente valutato gli elementi costitutivi del reato e l'eventuale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., il ricorso deve misurarsi con tali argomentazioni, pena l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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