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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03219/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con riprese a tassazione ai fini IVA, IRAP e IRPEF, fondate sull'assunto di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR della Calabria aveva dichiarato il gravame dell'Agenzia inammissibile per asserito difetto di specificità dei motivi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse espresso ragioni solo astratte e non riferite al contenuto concreto dell'appello; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, deducendo che l'appello era invece specifico e conforme ai requisiti di legge, e che la CTR aveva erroneamente preteso una forma redazionale non necessaria, come la separazione formale tra parte in fatto e parte in diritto.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto valida la notifica del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto in primo grado del contribuente, anche se questi era rimasto contumace in appello, richiamando il principio di ultrattività del domicilio nel processo tributario. Nel merito, ha rigettato il primo motivo perché la motivazione della CTR, seppure sintetica, consentiva di comprendere che l'appello era stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancata distinta indicazione di fatto e motivi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'appello dell'Agenzia era sufficientemente specifico: l'atto conteneva una chiara individuazione delle questioni e delle statuizioni impugnate, con idonea parte argomentativa a confutare la decisione di primo grado, senza che fosse necessaria una particolare forma sacramentale o una struttura redazionale rigida. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta del relatore ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato come base per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione

  • art. 330 c.p.c.

    disciplina dettata dall'art. 330 cod. proc. civ.

    in tema di notificazione del ricorso per cassazione si applica, quanto al luogo, la disciplina dell'art. 330 c.p.c., coordinata con le regole speciali del processo tributario

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado

    l'indicazione del domicilio/residenza resa nel primo grado conserva efficacia nei successivi gradi se la parte non si costituisce in appello o non effettua nuove indicazioni

  • artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte

    nel processo tributario le notificazioni seguono un regime proprio e l'indicazione del domicilio/residenza spiegano effetti anche per i successivi gradi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per ... motivazione apparente

    utilizzato per denunciare vizi della motivazione e per qualificare anche l'errore procedurale nella valutazione dell'appello

  • art. 36, comma 2, n. 4 e 5, d.lgs. 546/1992

    violazione degli artt. 11, co. 6 cost., 36, co. 2, n. 4 e 5, D. Lgs. 546/199 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma evocata per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.Lgs. 546/1992

    parametro del secondo motivo, poi qualificato dalla Corte come error in procedendo

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    difetto di specificità dei motivi

    l'appello tributario deve indicare chiaramente questioni e punti contestati, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione; è sufficiente che dal complesso dell'atto risulti in modo inequivoco il dissenso verso la sentenza di primo grado

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012

    richiamati come termini di raffronto interpretativo per la specificità dell'impugnazione, estesa anche all'appello tributario

  • art. 121 c.p.c.

    vigendo i principi della libertà delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo ex art. 121 cod. proc. civ.

    la mancanza di una particolare articolazione formale dell'atto di appello non ne comporta l'inammissibilità se lo scopo dell'impugnazione è raggiunto

  • art. 11 Cost.

    violazione degli artt. 11, co. 6 cost.

    norma richiamata nel motivo sull'apparenza della motivazione, senza autonoma elaborazione decisoria nel testo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione è valida se eseguita presso il domicilio eletto in primo grado, per effetto dell'ultrattività dell'indicazione di residenza o domicilio, quando la parte non si sia costituita in appello o non abbia effettuato nuove indicazioni.
  • La motivazione di una sentenza non è apparente quando consenta di comprendere la ratio della decisione e la ragione della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, anche se espressa sinteticamente.
  • L'appello tributario è specificamente ammissibile quando l'atto individui in modo chiaro le statuizioni impugnate e contenga argomentazioni idonee a contrastare le ragioni della decisione di primo grado; non sono richieste formule sacramentali né una struttura redazionale predeterminata.
  • Ai fini dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, la specificità dei motivi va valutata sul contenuto complessivo dell'atto di gravame: se il dissenso verso la sentenza impugnata emerge in modo inequivoco, l'appello è ammissibile anche senza una formale separazione tra parte in fatto e parte in diritto.
  • Nel giudizio di appello, la funzione di revisio prioris instantiae non è incompatibile con l'onere di specificità dell'impugnazione, che resta soddisfatto quando siano confutate le ragioni della decisione impugnata con censure riconoscibili e pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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