Cassazione Civile, Ordinanza n. 19463/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione relativa a sanzioni stradali, respinta dal giudice di pace. In appello, il tribunale ha dichiarato tardivo il gravame ritenendo che il termine breve per impugnare decorresse dalla lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza di primo grado. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che il termine breve di trenta giorni per l'appello non potesse decorrere dalla mera lettura della sentenza in udienza, ma solo dalla notificazione della sentenza eseguita a istanza di parte; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per vizio assoluto di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la declaratoria di tardività aveva impedito l'esame dei motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la mera lettura in udienza del dispositivo e della motivazione non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; anche nei giudizi soggetti al rito del lavoro, come l'opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative disciplinata dal d.lgs. 150/2011, il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. presuppone la notificazione della sentenza a cura di parte. Ha richiamato il principio per cui la decorrenza del termine breve è collegata alla notificazione della sentenza al procuratore costituito, quale unico mezzo tipico che consente di sollecitare la decisione sull'impugnazione nel rispetto del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Siena, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il termine breve di impugnazione di trenta giorni decorre solo dalla notificazione della sentenza a istanza di parte, non dalla mera lettura in udienza
la disciplina della decorrenza dei termini brevi per impugnare è collegata alla notificazione della sentenza secondo il paradigma legale tipico
la questione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di notificazione, non poteva operare il termine breve
il secondo motivo denunciava un vizio assoluto di motivazione per l'omesso esame delle censure di merito a causa della declaratoria di tardività
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la definizione camerale del ricorso
il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative è ricondotto al rito del lavoro
la notificazione della sentenza al procuratore costituito è il veicolo tipico per far decorrere il termine breve
unitamente all'art. 285 c.p.c., individua il destinatario della notificazione della sentenza ai fini impugnatori
Massime di principio
- Il termine breve per impugnare decorre solo quando la sentenza sia notificata nelle forme previste dalla legge a iniziativa di parte; la mera conoscenza della decisione o la lettura del provvedimento in udienza non sono sufficienti.
- La notificazione della sentenza al procuratore costituito è il mezzo tipico e necessario per attivare la decadenza breve dall'impugnazione, perché rappresenta il formale sollecito all'esercizio del potere di impugnare.
- Nei procedimenti soggetti a rito del lavoro o a riti ad esso assimilati, la disciplina del termine breve di impugnazione resta ancorata alla notificazione della sentenza e non viene sostituita dalla lettura in udienza del dispositivo e della motivazione.
- Se la declaratoria di tardività dell'impugnazione è errata, resta assorbita ogni ulteriore censura che investa il merito o la motivazione della decisione di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19341/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2022 del 16/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →