Cassazione Civile, Ordinanza n. 36854/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società hanno impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di verifica fiscale, aveva contestato una gestione antieconomica e aveva ricostruito induttivamente i ricavi ai fini Irap e Ires. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR Lombardia, riunita la controversia ad altra causa analoga, aveva rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente, perché aveva affermato l'insussistenza dell'antieconomicità senza indicare quali documenti fossero stati esaminati, quali elementi rendessero provata la particolare realtà aziendale, perché le società comparabili fossero inadeguate e quali fossero i fattori endogeni ed esogeni valorizzati. La resistente ha eccepito l'inammissibilità per asserita doppia conforme.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme, poiché il vizio dedotto era quello di nullità per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., non un vizio motivazionale rientrante nel n. 5. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza della CTR presentava una motivazione al di sotto del minimo costituzionale: il giudice d'appello aveva richiamato genericamente la documentazione prodotta dalla contribuente e aveva affermato la sussistenza di una particolare realtà aziendale e l'inadeguatezza dei comparables, ma senza indicare quali documenti avesse esaminato, quale fosse la loro decisività, perché le società comparate fossero inidonee e quali fattori concreti avessero inciso sui risultati. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se manca o è solo apparente la motivazione, perché non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice
richiede l'esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario impone una motivazione che esponga i motivi in fatto e diritto della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente integra un vizio di nullità denunciabile come error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale
la causa è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto dalla norma
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme è stata respinta perché non pertinente al vizio dedotto
art. 111, comma 6, Cost.
l'obbligo di motivazione ha rilievo costituzionale
Massime di principio
- In cassazione, la motivazione è solo apparente quando il giudice si limita ad affermazioni generiche o adesive senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni logiche che sorreggono la decisione.
- Nel processo tributario la sentenza deve specificare quali documenti e quali circostanze siano stati effettivamente valutati, soprattutto quando si contestano accertamenti fondati su antieconomicità e ricostruzione induttiva dei ricavi.
- La mera riproduzione o il richiamo alle deduzioni delle parti non colma il difetto motivazionale se il giudice non le fa proprie in modo esplicito e non ne espone la rilevanza decisiva.
- Il vizio di motivazione apparente va distinto dal vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.: quando la doglianza attiene alla nullità della sentenza per mancanza di motivazione, non opera la preclusione della doppia conforme.
- L'accertamento dell'antieconomicità dell'attività imprenditoriale deve essere sorretto da una motivazione intelligibile che consenta di comprendere perché gli elementi offerti dal contribuente non siano idonei a superare la presunzione posta a base della pretesa fiscale.
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