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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08177/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare sosteneva che non fossero integrati gli artifizi e raggiri né l'induzione in errore della persona offesa, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Dalla sentenza emerge che la condotta contestata consisteva nell'aver prospettato alla persona offesa un interessamento presso enti pubblici per ottenere alla figlia un lavoro di archivista presso il Poligrafico, mostrando documenti recanti il timbro dell'ente e richiedendo somme di denaro per spese propedeutiche all'assunzione, poi non restituite se non in misura irrisoria. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto e della credibilità della ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici e giuridici e che la qualificazione giuridica del fatto come truffa era corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta descritta in fatto è stata ritenuta idonea a integrare gli artifizi e raggiri propri della truffa, con induzione in errore della persona offesa e conseguente profitto indebito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte richiama il principio per cui in cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo il controllo sulla presenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Ai fini della truffa, la prospettazione di un falso interessamento presso enti pubblici, accompagnata dalla esibizione di documenti apparentemente ufficiali, può integrare gli artifizi e raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa.
  • La mancata restituzione delle somme ricevute e il parziale, minimo rimborso possono costituire indice della finalità di profitto ingiusto e dell'originario dolo di truffare.
  • Se la sentenza di merito offre una motivazione coerente e non manifestamente illogica sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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