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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01755/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ritenendo che la censura sulla pena non rientrasse nei motivi deducibili contro la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. e che, in ogni caso, la doglianza fosse generica e manifestamente infondata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e applicativa della pena concordata con la pubblica accusa per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea determinazione, per specie e quantità, della pena irrogata. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto la doglianza non rientrava tra tali ipotesi e risultava comunque generica, senza specificare quale sarebbe l'errore sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza, e, nei limiti indicati, erronea qualificazione giuridica del fatto se l'errore è manifesto ed emerge ictu oculi dal capo di imputazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 495 c.p.

    È il reato oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento.

  • legge 103/2017

    È richiamata come novella che ha inciso sulla disciplina del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure generiche sulla motivazione o su violazioni di legge diverse da quelle tassativamente indicate.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione; in mancanza di tale evidenza, il motivo è inammissibile.
  • La doglianza sulla determinazione della pena, se non articolata in termini di illegalità della pena o di altro vizio deducibile nei limiti del patteggiamento, non è scrutinabile in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, la mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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