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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25576/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 4/10/2016 al 24/04/2018 in esecuzione di ordinanza cautelare emessa per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (commi 1,2,3,4 e 5). Il ricorrente era stato successivamente assolto dal GUP perché il fatto non sussiste. Con il ricorso in Cassazione si censurava la ritenuta sussistenza della "colpa grave" ostativa al diritto alla riparazione (art. 43 c.p.), la presunta violazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe valorizzato intercettazioni in cui Lupo non è conversante, il vincolo di parentela con il figlio e l'uso del magazzino di Lupo per riunioni cui egli non era presente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i principi sulla natura dell'equa riparazione (equo indennizzo, non risarcimento) e i criteri per escludere il diritto alla riparazione in presenza di dolo o colpa grave: valutazione autonoma e completa di tutti gli elementi probatori e accertamento di condotte con eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme. Pur escludendo l'utilizzabilità, ai fini della condotta ostativa, delle intercettazioni che non coinvolgevano direttamente Lupo, la Corte ha ritenuto che residuassero elementi sufficienti a fondare la sussistenza di colpa grave: rapporti e contatti con soggetti inseriti nella criminalità organizzata (collegamenti con vertici di San Giuseppe Iato e con Girolamo Spina), il fatto di rivolgersi a un affiliato invece che alle forze dell'ordine per una richiesta estorsiva (conversazione del 12/05/2014) e il ruolo nei fatti collegati alla fuga di un esponente mafioso (Ciulla). Tali elementi, valutati globalmente e "ex ante", sono stati considerati idonei ad escludere l'equo indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato al Ministero per le difese svolte con memoria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata nell'atto cautelare all'origine della detenzione; la Corte ricorda che l'ordinanza cautelare era emessa per delitti associativi aggravati e tali accuse hanno costituito il quadro indiziario iniziale sul quale è stata valutata la condotta del detenuto.

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nella censura; la Corte di legittimità ha esaminato la questione alla luce dei principi che regolano l'accertamento della colpa grave e l'esclusione del diritto all'equa riparazione, ritenendo infondate le doglianze mosse.

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di 'colpa grave' è stata utilizzata come criterio ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione: il giudice valuta se la condotta dell'interessato abbia mostrato macroscopica negligenza o imprudenza tale da avere inciso causalmente sull'adozione della misura cautelare.

Massime di principio

  • L'equa riparazione per ingiusta detenzione è un equo indennizzo di natura pubblicistica e non un risarcimento civilistico.
  • Il diritto alla riparazione può essere escluso se il detenuto ha dato causa alla misura con dolo o colpa grave; la valutazione spetta al giudice di merito con apprezzamento autonomo e completo degli elementi probatori.
  • Intercettazioni che non coinvolgono direttamente il ricorrente come interlocutore non sono, di per sé, idonee a fondare la colpa grave, ma possono concorrere, insieme ad altri elementi, alla valutazione complessiva.
  • Frequentazioni ambigue e rapporti stabili con soggetti notoriamente dediti a attività illecite, se non giustificati (ad es. da parentela), possono costituire indizio rilevante di condotta gravemente colposa.
  • Il rivolgersi a esponenti della criminalità organizzata anziché alle forze dell'ordine per risolvere questioni (es. estorsioni) è un fatto sintomatico ed altamente rilevante ai fini dell'esclusione della riparazione.
  • In Cassazione la sindacabilità della motivazione è limitata: una motivazione di merito adeguata e congrua, anche se non condivisa, non è facilmente riformabile per mera critica di valutazione probatoria.

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