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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33742/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondata o comunque non utilmente riproposta la censura relativa all'aggravante dell'esposizione a pubblica fede e aspecifica quella relativa alle attenuanti generiche. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto indicato nel provvedimento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorsi distinti, con motivi sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il concorso nel furto aggravato di un'autovettura parcheggiata lungo la pubblica via. Con il primo motivo hanno contestato la configurabilità della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sostenendo implicitamente che le modalità di custodia del veicolo ne escludessero l'applicazione. Con il secondo motivo hanno censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, i quali avevano applicato il principio secondo cui l'aggravante è esclusa soltanto quando sussistano, in concreto, condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a interrompere l'azione criminosa o a impedire la sottrazione della cosa. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico, poiché non si confrontava criticamente con la motivazione del diniego, fondata sull'assenza di particolari elementi di meritevolezza e sulla presenza, per entrambi gli imputati, di plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, indicativi di una specifica inclinazione a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 624 c.p.

    La disposizione è richiamata quale fattispecie base del furto dell'autovettura.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede è esclusa solo quando, valutate concretamente, sussistano condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a interrompere l'azione criminosa o a impedire la sottrazione della cosa.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dall'assenza di particolari elementi di meritevolezza e dalla presenza di plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, tra l'altro, perché il motivo sulle attenuanti generiche era aspecifico e non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di una generica possibilità di controllo: occorre che siano concretamente accertate condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a interrompere l'azione criminosa o a impedire la sottrazione della cosa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che riproduce censure già esaminate e disattese con motivazione corretta, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, è inammissibile.
  • La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è aspecifica quando non si confronta criticamente con la motivazione del giudice di merito; l'assenza di particolari elementi di meritevolezza e la presenza di plurimi precedenti per reati contro il patrimonio possono sorreggere il diniego e indicare una specifica inclinazione a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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